Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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Esige che i fornitori di prestazioni provino in modo trasparente i costi coperti dalle tariffe.

Le strutture tariffali nazionali (tra cui quelle di tipo SwissDRG o TARMED) devono essere applicate uniformemente dai fornitori di prestazioni mediche.

Art. 24bis cpv. 3

Questo capoverso, che corrisponde all’articolo 59c capoverso 1 lettera c OAMal (non ripreso nell’OAINF), stabilisce che un cambiamento del modello tariffale non deve incidere sui costi. Questa disposizione diverge dalla protezione tariffale, poiché concerne il sistema in quanto tale e non l’assicurato.

Art. 24bis cpv. 4

Questo capoverso riprende l’articolo 59c capoverso 2, primo periodo OAMal, adeguandolo al contesto dell’AI.

Dopo essere state applicate per diversi anni, può succedere che le strutture tariffali diventino obsolete, poiché non sono state adeguate ai progressi della medicina e alle loro ripercussioni finanziarie. Questo obbliga le parti della convenzione a verificare se sia effettivamente il caso e, se necessario, a intraprendere quanto occorre per adeguarle alla realtà medica e finanziaria.

Art. 24bis cpv. 5

Questo capoverso, che corrisponde al principio stabilito per l’AOMS all’articolo 59c capoverso 3 OAMal, determina i principi applicabili dal Consiglio federale (art. 27 cpv. 3–5 nLAI) o dal DFI (art. 27 cpv. 6 e 7, secondo periodo nLAI), al momento di stabilire le tariffe, qualora le parti non giungano a un accordo.

Art. 24ter

Art. 24ter cpv. 1

Questo capoverso, ripreso dall’articolo 59d capoverso 1, secondo periodo OAMal, precisa il contenuto delle convenzioni concluse tra l’UFAS e i fornitori di prestazioni mediche nonché le relative modalità di applicazione.

Art. 24ter cpv. 2

Questo capoverso introduce l’obbligo di chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi nel quadro dell’esame dell’adeguatezza di una tariffa, conformemente all’articolo 14 della legge federale del 20 dicembre 198546 sulla sorveglianza dei prezzi. La consultazione dovrà avvenire prima della conclusione di convenzioni tariffali nazionali e nell’ambito della fissazione di tariffe da parte dell’autorità competente secondo l’articolo 24bis capoverso 5.

Art. 24ter cpv. 4

Questo capoverso corrisponde all’articolo 70a, secondo periodo OAINF. I fornitori di prestazioni mettono a disposizione dell’UFAS, dell’associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF, incaricata delle trattative per le convenzioni dell’AI, e dei partner tariffali i documenti necessari per la fissazione della tariffa.

Art. 24quater

Questo articolo sostituirà il vigente articolo 3quater OAI.

Art. 24quater cpv. 1

Questo capoverso riprende l’articolo 70c capoverso 1 OAINF, ma escludendo il riferimento alla rimunerazione di vitto e alloggio, che nell’AI è disciplinata separatamente (art. 90 OAI).

46 RS 942.20