Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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Per prestazioni identiche, le strutture tariffali devono essere uniformi a livello nazionale. Questo principio agevola l’applicazione dell’assicurazione e quella di criteri economici uniformi tra le varie assicurazioni sociali.
Art. 24quater cpv. 2
Questo capoverso, che riprende l’articolo 70c capoverso 2 OAINF, si applica soprattutto a cure particolarmente onerose.
Art. 24quater cpv. 3
Il presente capoverso corrisponde all'articolo 59d capoverso 2, primo periodo, OAMal. Oltre alle istruzioni di codificazione, nel manuale devono figurare anche informazioni relative alle principali variabili della statistica medica utilizzate nell'insieme di dati come pure un breve quadro storico della classificazione ICD (versione in vigore dal 1° gennaio 2022). Il manuale viene aggiornato a intervalli regolari.
Ai fini della garanzia della qualità, i fornitori di prestazioni di cura devono sottoporsi periodicamente a una verifica della codificazione DRG.
Art. 24quater cpv. 4
Questo capoverso riprende l’articolo 15 capoverso 2 OAINF, adeguandolo al contesto dell’AI.
Se l’assicurato intende ricorrere a un fornitore di prestazioni non convenzionato, è necessaria una richiesta formale di assunzione delle spese. In questi casi l’assicurazione rimborsa soltanto le spese corrispondenti alle tariffe dell’istituto appropriato più vicino e con lo stesso tipo di prestazioni, applicando gli stessi criteri previsti per la rimunerazione delle cure di cui al capoverso 2.
Art. 24quinquies
Questo capoverso riprende l’articolo 70b capoverso 1 OAINF, adeguandolo al contesto dell’AI.
Per prestazioni identiche, le strutture tariffali devono essere uniformi a livello nazionale. Questo principio agevola l’applicazione di criteri economici uniformi. Inoltre, questo nuovo articolo precisa che, per la rimunerazione delle cure ambulatoriali, nell’AI vanno applicate strutture tariffali uniformi a livello nazionale.
Art. 24sexies
Questo articolo va a completare il disciplinamento dell’articolo 41 capoverso 1 lettera l OAI, secondo cui la conclusione di convenzioni è di competenza degli uffici AI. Per il fornitore di prestazioni non sussiste tuttavia il diritto alla conclusione di una convenzione.
Art. 24sexies cpv. 1
In virtù dell’articolo 57 capoverso 2 LAI, gli uffici AI sono autorizzati a stipulare convenzioni secondo l’articolo 27 capoverso 1 LAI per i provvedimenti di cui agli articoli 14a–18 LAI. Questo capoverso riprende la norma di delega contenuta nel vigente articolo 41 capoverso 1 lettera l OAI, mantenendo così il compito affidato agli uffici AI in materia di conclusione di convenzioni nell’ambito dei provvedimenti d’integrazione.
Di regola, la conclusione di una convenzione spetta all’ufficio AI del Cantone in cui il fornitore di prestazioni ha la propria sede o esercita permanentemente la sua attività professionale. Il presente capoverso precisa che per i fornitori di prestazioni non sussiste il diritto alla conclusione di una convenzione. Inoltre, stabilisce i principi per la fissazione dei prezzi e la valutazione economica. Con questa formulazione si intende permettere agli uffici AI di commissionare prestazioni anche a fornitori commerciali di prestazioni (p. es. corsi di formazione)
senza doverne verificare l’indennizzo, se si tratta di prezzi conformi al luogo e al mercato.
Nel caso di fornitori di prestazioni istituzionali sarà possibile stabilire ulteriori criteri di economia aziendale e di qualità nonché esigere la trasparenza dei costi.