Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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Art. 24sexies cpv. 2

Questo capoverso impone all’ufficio AI di verificare regolarmente la qualità, l’efficacia e l’economicità delle prestazioni fornite nel caso specifico; se necessario, deve prendere misure per migliorare la situazione. Inoltre, le convenzioni concluse vanno verificate periodicamente e, se del caso, adeguate.

Titolo prima dell’art. 24septies

Il titolo prima dell’articolo 24septies OAI va adeguato, dal punto di vista redazionale, alla nuova espressione utilizzata nell’articolo 28a nLAI.

Art. 24septies

Art. 24septies cpv. 1

Per poter stabilire il metodo di valutazione applicabile, occorre determinare lo statuto dell’assicurato. Sono previsti tre statuti: esercitante un’attività lucrativa (a tempo pieno), non esercitante un’attività lucrativa o esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale.

Art. 24septies cpv. 2

In linea di massima, per determinare lo statuto ci si può basare sulla situazione precedente l’insorgere del danno alla salute. Tuttavia, da allora possono essere intervenuti cambiamenti sostanziali che richiedono una nuova determinazione dello statuto. Tali cambiamenti devono essere oggettivamente plausibili o comprovati dall’assicurato. Occorre basarsi sempre su condizioni oggettive per valutare come la persona in questione avrebbe deciso nella sua situazione di vita concreta senza limitazioni dovute a ragioni di salute: è determinante sempre e soltanto il comportamento ipotetico della persona in questione47. Bisogna prendere in considerazione l’insieme delle circostanze nei singoli casi, quali accordi per la ripartizione dei compiti in seno alla famiglia, eventuali compiti di assistenza nei confronti di familiari, l’età, le capacità professionali, la formazione, le inclinazioni e le doti personali dell’assicurato, secondo il criterio dell’esperienza generale della vita48.

Lo statuto dell’assicurato (e di conseguenza il metodo di valutazione applicabile) è stabilito in base all’evolversi della situazione fino al momento dell’emanazione della decisione49.

Il presente capoverso 2 riprende la regolamentazione del vigente articolo 27bis capoverso 1 OAI, secondo cui gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge vanno considerati come esercitanti un’attività lucrativa, quando si può presumere che al momento dell’esame del loro diritto alla rendita eserciterebbero un’attività a tempo pieno se non soffrissero di un danno alla salute.

Art. 24septies cpv. 3 lett. a

Il gruppo di assicurati più ampio è costituito dalle persone esercitanti un’attività lucrativa, il cui grado d’invalidità viene valutato mediante un confronto dei redditi secondo l’articolo 16 LPGA. Lo statuto di persona «esercitante un’attività lucrativa» secondo la presente lettera si applica a tutti gli assicurati che in assenza del danno alla salute eserciterebbero un’attività lucrativa con un grado d’occupazione corrispondente al 100 per cento. Di norma, ci si basa sulla situazione personale e lavorativa precedente l’insorgere del danno alla salute. Se l’assicurato lavorava al 100 per cento, si può generalmente presumere che anche nel caso ipotetico dell’assenza del danno alla salute continuerebbe a farlo (fatti salvi eventuali cambiamenti della situazione secondo l’art. 24septies cpv. 1 AP-OAI). Il grado d’occupazione corrispondente al 100 per cento varia a seconda dell’attività e va valutato in base all’orario di lavoro aziendale usuale presso il datore di lavoro in questione.

È irrilevante che l’assicurato eserciti un’attività lucrativa salariata o indipendente oppure lavori gratuitamente nell’azienda del coniuge.

47 Cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_889/2011 del 30 marzo 2012 consid. 3.2.1.

48 Cfr. p. es. DTF 117 V 194.

49 Cfr. RCC 1989 pag. 127.