Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
In futuro le persone in corso di formazione rientreranno nel campo di applicazione della lettera a e non più in quello del vigente articolo 26bis OAI. Per allievi, studenti o persone in formazione professionale si terrà conto della regolamentazione dell’articolo 5 LAI. Conformemente all’articolo 5 capoverso 2 LAI, l’invalidità degli assicurati non esercitanti un’attività lucrativa di età inferiore a 20 anni si determina secondo l’articolo 8 capoverso 2 LPGA. Per questi giovanissimi assicurati la questione è se il danno alla salute cagionerà presumibilmente un’incapacità al guadagno, il che significa che in questi casi sono considerati come esercitanti un’attività lucrativa. Conformemente all’articolo 5 capoverso 1 LAI, l’invalidità degli assicurati di 20 anni compiuti si determina secondo l’articolo 8 capoverso 3 LPGA, soltanto nella misura in cui non si può ragionevolmente esigere da loro l’esercizio di un’attività lucrativa. Anche secondo l’articolo 8 capoverso 3 LPGA per gli assicurati di età superiore a 20 anni si deve presumere lo statuto di persone non esercitanti un’attività lucrativa e dunque l’impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete soltanto se non si può ragionevolmente esigere da loro che esercitino un’attività lucrativa.
Nel complesso, per semplificare si può affermare che nel caso degli assicurati in formazione che prima dell’insorgere dell’invalidità non esercitavano un’attività lucrativa si dovrebbe per principio presumere che vadano considerati come esercitanti un’attività lucrativa, salvo se circostanze concrete fanno pensare che non sia ragionevolmente esigibile l’avvio di un’attività lucrativa. Di conseguenza, nel loro caso la valutazione dell’invalidità avviene per principio mediante un confronto dei redditi.
Art. 24septies cpv. 3 lett. b
Una persona ha lo statuto di «non esercitante un’attività lucrativa», se prima dell’insorgere del danno alla salute non esercitava alcuna attività lucrativa e non aveva previsto di intraprenderne una nemmeno nel caso in cui fosse rimasta sana. In tali casi il grado d’invalidità viene valutato con il cosiddetto metodo specifico del confronto delle attività secondo l’articolo 28a capoverso 2 LAI.
Anche chi vive di rendita o riscuote anticipatamente una rendita di vecchiaia è considerato quale assicurato non esercitante un’attività lucrativa, se il danno alla salute insorge dopo il passaggio allo statuto di persona che vive di rendita o dopo il pensionamento. Se una persona che vive di rendita gestisce da sé la propria sostanza, questa attività può essergli computata quale attività lucrativa (eventualmente a tempo parziale) ai sensi dell’articolo 24septies capoverso 3 lettera a o c AP-OAI.
Art. 24septies cpv. 3 lett. c
Gli assicurati che, se non soffrissero di un danno alla salute, eserciterebbero un’attività lucrativa con un grado d’occupazione non corrispondente al 100 per cento sono considerati «esercitanti un’attività lucrativa a tempo parziale» e il loro grado d’invalidità è valutato in base al cosiddetto metodo misto secondo l’articolo 28a capoverso 3 LAI. Anche in questo caso, in linea di massima ci si deve basare sulla situazione personale e lavorativa precedente l’insorgere del danno alla salute.
Analogamente a quanto previsto alla lettera a, è irrilevante che l’assicurato eserciti un’attività lucrativa salariata o indipendente oppure lavori gratuitamente nell’azienda del coniuge.
Art. 25, rubrica e cpv. 2–4
Rubrica
La rubrica vigente «Principio» viene modificata in «Principi del confronto dei redditi», dato che in futuro l’articolo 25 stabilirà i principi fondamentali per la fissazione del reddito lavorativo determinante secondo l’articolo 28a capoverso 1 LAI. Questi redditi con e senza invalidità (art. 16 LPGA) sono designati dalla giurisprudenza e nella vigente Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità con i termini «reddito d’invalido» e «reddito senza invalidità».