Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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situano spesso nel livello di competenze 1 e gran parte di quelle con una formazione professionale (p. es. CFP o AFC) nel livello di competenze 270.

Se non si può computare alcun reddito effettivo, gli assicurati con un CFP o un AFC rientrano sempre nel campo di applicazione del capoverso 2. In tali casi, il Tribunale federale ha talvolta negato l’acquisizione di sufficienti conoscenze professionali, se nonostante il CFP o l’AFC gli assicurati non sono veramente riusciti ad accedere al mercato del lavoro primario71. Questa giurisprudenza non è in linea con i principi della LFPr, che disciplina dettagliatamente i requisiti per il CFP e l’AFC. Dato che la forte standardizzazione della formazione professionale garantisce che un assicurato con tale titolo disponga delle relative conoscenze e competenze, non è possibile che vi sia una disparità di trattamento tra persone con e senza danno alla salute. L’impiegabilità eventualmente ridotta del titolo professionale va tenuta in considerazione nella determinazione del reddito con invalidità (art. 26bis AP-OAI).

Art. 26 cpv. 3

Le persone che hanno iniziato una formazione professionale e nel corso di essa si sono ammalate o infortunate e non hanno quindi potuto concluderla sono equiparate alle persone che hanno concluso la formazione. Questo capoverso riprende così la regolamentazione del vigente articolo 26 capoverso 2 OAI.

La nozione di formazione professionale include tutte le formazioni successive alla conclusione della scuola dell’obbligo72. Concretamente, si tratta della formazione professionale di base (CFP, AFC e maturità professionale), delle scuole di cultura generale (certificato di scuola specializzata, maturità specializzata e maturità liceale) nonché delle formazioni del livello terziario (formazione professionale superiore e scuole universitarie).

Questa regolamentazione si applica anche alle persone che mirano a una determinata formazione professionale, ma che a causa di un’invalidità insorta nel frattempo non possono iniziarla o, dopo averla iniziata, devono passare a una formazione con una qualifica inferiore a causa di un’invalidità insorta nel frattempo o di un aggravamento del danno alla salute.

I giovani che svolgono un avviamento professionale AI o una formazione pratica INSOS non rientrano invece nel campo di applicazione di questa disposizione, bensì in quello del capoverso 4.

Art. 26 cpv. 4

Questo capoverso riprende la regolamentazione del vigente articolo 26 capoverso 1 OAI per gli assicurati che al momento della scelta della professione o della formazione professionale presentano già un danno alla salute e a causa dell’invalidità non hanno la possibilità di svolgere una formazione professionale secondo la LFPr o una formazione in una scuola di cultura generale. Si tratta dunque di persone che non possono iniziare alcuna formazione professionale o che eventualmente svolgono un avviamento professionale AI o una formazione pratica INSOS.

Poiché in tali casi non è noto quali formazione professionale gli assicurati avrebbero intrapreso o potuto intraprendere in assenza del danno alla salute, si continuerà ad applicare loro il valore centrale della RSS.

Le fasce d’età del vigente articolo 26 capoverso 1 OAI non saranno tuttavia più considerate, poiché negli anni successivi e fino al raggiungimento del 30° anno di età comportano adeguamenti graduali del grado d’invalidità e quindi eventualmente del diritto alla rendita, anche in assenza di un cambiamento della situazione.

Applicando i valori statistici senza graduazione secondo l’età agli invalidi dalla nascita o precoci che nonostante tutti gli sforzi d’integrazione possibili dell’AI non possono accedere a una formazione professionale ordinaria, sarà computato, a seconda delle circostanze già dal

70 Per i singoli livelli di competenza cfr. le osservazioni nei risultati commentati della RSS 2016, pagg. 25 e 26 (disponibili in tedesco e in francese).

71 Cfr. p. es. sentenza del Tribunale federale 9C_233/2018 dell’11 aprile 2019.

72 Cfr. la panoramica del sistema formativo svizzero elaborata dalla SEFRI, disponibile all’indirizzo https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/spazio-formativo-svizzero/sistema-formativo-svizzero.html .