Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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18° anno di età, un reddito senza invalidità statistico determinato secondo i principi generali. La disparità di trattamento dovuta all’attuale riduzione artificiale del reddito senza invalidità, e quindi anche del grado d’invalidità prima dei 30 anni, sarà così soppressa. Questo è molto importante, soprattutto perché proprio gli invalidi dalla nascita e quelli precoci dispongono raramente di un’assicurazione del 2° pilastro e devono dunque coprire il loro intero fabbisogno vitale con le prestazioni assicurative del 1° pilastro.
Il valore statistico centrale della RSS quale base per determinare il reddito senza invalidità copre tutte le fasce salariali per tutte le fasce d’età.
All’interno della tabella TA1_tirage_skill_level ci si basa sul valore totale di tutti i rami economici e sul totale per tutti i livelli di competenze, dato che non si può prevedere quale formazione avrebbe potuto concludere l’assicurato in assenza del danno alla salute e quale livello di competenze avrebbe raggiunto. A differenza di quanto previsto negli altri casi di applicazione della RSS, per gli invalidi dalla nascita e quelli precoci saranno tuttavia considerati i valori indipendenti dall’età, ma non differenziati a seconda del sesso, poiché per questi assicurati non esistono riferimenti ad attività già svolte.
Art. 26 cpv. 5
Se il reddito senza invalidità è inferiore di oltre il 5 per cento al salario usuale nel settore in questione secondo la tabella della RSS, va effettuata una cosiddetta parallelizzazione73.
Per parallelizzazione s’intende che nell’ambito del confronto dei redditi i fattori estranei all’invalidità non sono presi in considerazione o lo sono in egual misura per entrambi i redditi. Si tratta di tutti i fattori (prevalentemente economici) che incidevano negativamente sul reddito dell’assicurato già prima dell’insorgere del danno alla salute, come ad esempio un livello salariale basso sul piano regionale, la categoria di permesso di soggiorno (compresi i frontalieri) o la nazionalità, nonché condizioni personali quali le carenze linguistiche, la mancanza di una formazione professionale o l’età.
Per uniformare la prassi, si procede a un adeguamento del reddito senza invalidità al 95 per cento del valore centrale usuale nel settore corrispondente secondo la RSS.
La nuova regolamentazione è più vantaggiosa per gli assicurati, poiché in futuro non ci si dovrà più chiedere quali fattori esattamente hanno comportato un reddito inferiore alla media e, addirittura, se la persona si sia eventualmente accontentata di un tale reddito modesto74. Si parte dunque dal presupposto che difficilmente una persona con un’attività salariata si accontenti volontariamente di un tale reddito. Di conseguenza, si dovrà effettuare automaticamente la parallelizzazione, se il reddito senza invalidità secondo il capoverso 1 sarà inferiore di oltre il 5 per cento al valore centrale usuale nel settore in questione secondo la RSS.
Garantendo la parallelizzazione automatica per i salariati, tutti i fattori che potrebbero teoricamente essere presi in considerazione anche per la deduzione dovuta al danno alla salute conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale lo saranno già in quella sede e non potranno quindi più essere considerati per deduzione in questione75.
Art. 26 cpv. 6 lett. a
In questa lettera viene dapprima stabilito che non va effettuata alcuna parallelizzazione secondo il capoverso 5, se all’attività in questione si applica un CCL di obbligatorietà generale o un CNL e l’assicurato raggiunge il salario minimo previsto nel pertinente CCL o CNL. Questo disciplinamento corrisponde al principio sviluppato dalla giurisprudenza, secondo cui il guadagno minimo secondo un CCL riflette il reddito usuale nel settore in questione meglio del salario corrispondente della RSS76. Si deve presupporre che il salario minimo negoziato dalle parti sociali o fissato da un’autorità non sia equiparabile a un reddito inferiore alla media.
73 Cfr. DTF 135 V 58, 135 V 297.
74 Cfr. in proposito p. es. DTF 134 V 322 consid. 4.1.
75 Cfr. DTF 135 V 297 consid. 6.2.
76 Cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6 e 8C_141/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3.