Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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professionali dell’assicurato nonché le qualifiche acquisite mediante la partecipazione a provvedimenti d’integrazione professionali.
Se si tratta di una persona che prima del danno alla salute lavorava con un grado d’occupazione superiore al 100 per cento e dispone quindi di un reddito senza invalidità elevato (cfr. art. 26 cpv. 1 OAI), si deve accertare se sia eventualmente ragionevolmente esigibile che anche dopo l’insorgere del danno alla salute continui a lavorare più del 100 per cento81.
Questo salario determinato per un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento deve poi essere ridotto in base alla capacità funzionale residua secondo la valutazione medica.
Nel caso dei lavoratori indipendenti, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno si può eventualmente esigere l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente, se da quest’ultima ci si può attendere una migliore valorizzazione della capacità al lavoro residua e se, tenuto conto di tutti i fattori soggettivi e oggettivi, il cambio dell’attività professionale appare ragionevolmente esigibile82.
Per gli assicurati invalidi dalla nascita o precoci, il reddito senza invalidità verrà determinato in base a valori statistici non differenziati a seconda del sesso (cfr. art. 26 cpv. 4 AP-OAI). Di conseguenza, diversamente da quanto previsto per gli altri casi in cui si applica la RSS, anche il reddito con invalidità sarà determinato con valori corrispondenti non differenziati a seconda del sesso (cfr. art. 25 cpv. 3 AP-OAI)83.
Art. 26bis cpv. 3
Per considerare i fattori dovuti all’invalidità pregiudizievoli per il salario, il Tribunale federale ha elaborato la deduzione dovuta al danno alla salute84. Effettuata sul reddito con invalidità determinato in base alla tabella dei salari, questa deduzione arriva al massimo al 25 per cento del salario statistico.
La deduzione dovuta al danno alla salute non sarà ripresa nella sua forma attuale a livello di ordinanza e non verrà quindi più applicata. Tuttavia, le limitazioni dell’assicurato dovute al danno alla salute e le ripercussioni del lavoro a tempo parziale verranno considerate mediante le regolamentazioni esposte di seguito.
• In primo luogo nella valutazione della capacità funzionale residua dell’assicurato an-
dranno prese sistematicamente in considerazione le limitazioni dovute al danno alla salute in senso stretto (limitazioni qualitative e quantitative nello svolgimento di un’attività lucrativa dovute a fattori medici; cfr. anche art. 49 cpv. 1bis AP-OAI). Questa nuova regolamentazione migliorerà la situazione degli assicurati rispetto a oggi, in quanto la limitazione della deduzione dovuta all’invalidità al 25 per cento al massimo del salario statistico sarà soppressa.
• I fattori economici già esistenti prima dell’insorgere del danno alla salute e con un’inci-
denza sul reddito conseguibile (p. es. categoria di permesso di soggiorno o nazionalità) verranno considerati soltanto per la parallelizzazione del reddito senza invalidità (cfr.
art. 26 cpv. 5 AP-OAI). Poiché in futuro la parallelizzazione avverrà per principio in modo più sistematico e non richiederà l’accertamento dei motivi di un reddito inferiore alla media, gli assicurati non saranno penalizzati rispetto a oggi.
• I due fattori «età» e «anni di servizio» potranno essere soppressi senza ripercussioni per
gli assicurati. Il fattore «età» continuerà però a essere considerato nell’esame di un’eventuale impossibilità di valorizzare la capacità al lavoro residua sul mercato del lavoro equilibrato85. La tabella T17 della RSS (Salario mensile lordo [valore centrale] secondo i gruppi di professioni, l’età e il sesso) indica che il fattore età non comporta una diminuzione del salario in alcuna delle categorie. Più il profilo dei requisiti richiesti (o il «livello di competenze», secondo la nuova terminologia) è basso, più il fattore «anni di servizio»
81 Cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_766/2011 del 30 dicembre 2011 consid. 3.2.2.
82 Cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_460/2011 del 22 settembre 2011 consid. 4 seg.
83 Cfr. anche AVS 2000 pag. 82.
84 Cfr. DTF 126 V 75.
85 Cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_610/2007 del 23 ottobre 2007 consid. 4.1.