Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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perde importanza nel settore privato86. Inoltre, benché per la giurisprudenza sia plausibile che la perdita del posto di lavoro dopo un impiego di lunga durata comporti anche la perdita del vantaggio salariale dovuto agli anni di servizio, un rapporto di lavoro pluriennale presso uno stesso datore di lavoro può anche influire favorevolmente sul salario iniziale presso il nuovo datore di lavoro87. Va anche rilevato che, in tutti i casi in cui si è proceduto alla parallelizzazione di un reddito senza invalidità effettivo inferiore alla media o determinato in base a un valore statistico, fattori quali la mancanza di una formazione, l’età o il numero di anni di servizio non hanno comportato una deduzione dovuta al danno alla salute, poiché altrimenti sarebbero stati considerati due volte88.

Di conseguenza, l’unico fattore che verrà mantenuto tra quelli attualmente considerati dalla giurisprudenza per la deduzione dovuta al danno alla salute sarà il «lavoro a tempo parziale», di cui non si può tener conto in altro modo. In futuro, questo fattore sarà considerato mediante una deduzione forfettaria per il tempo parziale, basata sui valori della tabella T18 della RSS (Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il grado di occupazione, la posizione professionale e il sesso) degli anni 2008–2018. Di conseguenza, per tutti gli assicurati che a causa dell’invalidità possono lavorare soltanto al 50 per cento o meno, il salario statistico sarà ridotto in modo forfettario del 10 per cento.

Art. 27

Art. 27, rubrica

La rubrica dell’articolo 27 va adeguata, perché, data la scarsa rilevanza pratica, la disposizione sulle comunità di religiosi non sarà più sancita a livello di ordinanza.

Art. 27 cpv. 2

Poiché nella prassi per la valutazione del grado d’invalidità si presentano di regola rarissimi casi di persone in una comunità di religiosi, questi non saranno più regolamentati a livello di ordinanza.

Art. 27bis

La rubrica dell’articolo 27bis va adeguata, poiché l’attuale regolamentazione speciale sullo statuto delle persone che lavorano a tempo parziale o che collaborano gratuitamente

nell’azienda del coniuge (art. 27bis cpv. 1 OAI) sarà disciplinata dall’articolo 24septies capoversi 2 e 3 lettera a AP-OAI. Nell’articolo 27bis resteranno dunque soltanto le regole concernenti la valutazione del grado d’invalidità per i lavoratori a tempo parziale.

Art. 27bis cpv. 1

L’articolo 27bis OAI sarà ristrutturato. Il vigente capoverso 2 sarà spostato al capoverso 1,

con una modifica materiale per quanto riguarda la valutazione del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale: in futuro essa sarà uguale per tutti, in modo da stabilire una soluzione uniforme e giuridicamente paritaria per tutti i lavoratori a tempo parziale. L’attività lucrativa e le mansioni consuete non lucrative sono complementari, in quanto tutto ciò che non è attività lucrativa rientra nello svolgimento dei lavori domestici. In altre parole, sommando le due parti si ottiene un valore del 100 per cento. Questa interpretazione corrisponde alla concezione dell’AI come assicurazione universale. L’attuale precisazione «assicurati che esercitano un’attività a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI» sarà stralciata per parlare soltanto di «assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale». Non saranno così menzionati i casi speciali dei lavoratori a tempo parziale senza mansioni consuete, una categoria venutasi a creare di recente in seguito alla giurisprudenza del Tribunale federale.

86 Cfr. DTF 126 V 75.

87 Cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_552/2017 del 18 gennaio 2018 consid. 5.4.1.

88 Cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_774/2019 del 3 marzo 2020 consid. 8.6.