Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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Con la modifica d’ordinanza del 1° dicembre 2017 è stato introdotto un cambiamento per quanto riguarda il metodo misto: da allora l’attività lucrativa a tempo parziale è considerata soltanto nella ponderazione del grado d’invalidità nell’attività lucrativa e di quello nelle mansioni consuete. Questa modifica penalizza i lavoratori a tempo parziale senza mansioni consuete rispetto a quelli con mansioni consuete, in quanto risultano assicurati soltanto per la parte dell’attività lucrativa e privi di copertura assicurativa per la parte rimanente. In caso di un grado d’occupazione inferiore al 70 per cento, ne deriva che queste persone non possono più aver diritto a una rendita intera, anche se non dispongono più di alcuna capacità al guadagno residua. L’adeguamento del presente capoverso elimina questa disparità di trattamento.

Art. 27bis cpv. 2

La regolamentazione del vigente capoverso 3 sarà spostata al capoverso 2,

che in futuro, oltre a precisare le modalità per la determinazione del reddito senza invalidità (lett. a) e per la ponderazione delle perdite di guadagno (lett. c), stabilirà che anche il reddito con invalidità va calcolato sulla base di un’attività lucrativa con un grado d’occupazione del 100 per cento (lett. b). Questo adeguamento è riconducibile al fatto che secondo la giurisprudenza è irrilevante se l’assicurato abbia o meno lavorato a un tale grado d’occupazione prima dell’insorgere del danno alla salute89. Una volta determinato, il salario a tempo pieno va adeguato in base alla capacità funzionale attestata a livello medico (cfr. in proposito anche art. 26bis cpv. 1 AP-OAI).

Art. 27bis cpv. 3

La regolamentazione del vigente capoverso 4 sarà spostata al capoverso 3, con un adeguamento puramente redazionale nell’ultimo periodo.

Art. 33bis cpv. 2

Con l’introduzione del sistema di rendite lineare nell’AI, in futuro l’ammontare delle rendite d’invalidità sarà espresso in percentuali di una rendita intera e non più in quarti di rendita. Con la soppressione dei quarti di rendita, per la riduzione delle rendite per figli occorre una nuova formulazione che tenga conto del fatto che in futuro vi saranno numerose percentuali di una rendita intera. La riduzione delle rendite per figli continuerà a essere effettuata in funzione della riduzione della rendita intera. L’adeguamento proposto è puramente formale e non comporta modifiche materiali.

Art. 38 cpv. 2

Nel suo tenore vigente, questo capoverso fa riferimento al «diritto almeno a un quarto di rendita». Con l’introduzione del sistema di rendite lineare nell’AI, in futuro l’ammontare di una rendita d’invalidità sarà espresso in percentuali di una rendita intera e non più in quarti di rendita, ragion per cui questa espressione andrebbe sostituita. In realtà, però, il vigente capoverso 2 può essere abrogato, in quanto costituisce una semplice ripetizione dell’articolo 42 capoverso 3 LAI.

Art. 39e cpv. 5

Nel 2020 si è proceduto a un ampliamento del catalogo delle prestazioni mediche in caso di cure a domicilio, che nel quadro della presente revisione è sancito nell’articolo 3quinquies capoverso 5 AP-OAI. Secondo il presente nuovo capoverso, le ore per la sorveglianza di lunga durata andranno dedotte proporzionalmente dal bisogno di aiuto per il contributo per l’assistenza. In questo modo si vuole garantire che non vi siano doppi indennizzi per la sorveglianza.

89 Cfr. DTF 145 V 370.