Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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Il CNL modello della SECO prevede anche un supplemento del 25 per cento sul salario orario per le ore di lavoro attivo prestate durante la notte. Questo non è stato preso in considerazione nel calcolo del nuovo importo massimo per il servizio notturno, poiché queste ore possono essere utilizzate anche durante il giorno. Considerare il supplemento del 25 per cento avrebbe quindi implicato che le ore previste per la notte ma prestate di giorno avrebbero contato un quarto in più. Inoltre, l’AI rimborsa una tariffa forfettaria e non un salario orario. Questa tariffa permette comunque ai beneficiari del contributo per l’assistenza di accordare ai loro assistenti il supplemento summenzionato, rispettando così il CNL modello della SECO.

Art. 39i

Art. 39i cpv. 2

Questo capoverso viene precisato indicando che possono essere fatturate soltanto le ore prestate di giorno (oltre alle ore di lavoro fatturate conformemente all’art. 39h). Alla fatturazione delle ore prestate di notte si applica il capoverso 2bis. Inoltre, si procede a un adeguamento linguistico per armonizzare tra loro i singoli capoversi dell’articolo.

Art. 39i cpv. 2bis

Il servizio notturno continuerà a dover essere fatturato sotto forma di importo forfettario fisso. Questo importo potrà essere fatturato anche se l’assistente non è personalmente sul posto nella notte in questione, ma si tiene a disposizione per un eventuale intervento (direttamente nel luogo di domicilio dell’assicurato o su chiamata telefonica).

Art. 39i cpv. 2ter

Se l’assicurato non fattura alcun servizio notturno, l’importo forfettario risparmiato è diviso per il salario orario di cui all’articolo 39f capoverso 1 AP-OAI e convertito in ore. Il numero di ore così ottenuto può quindi essere utilizzato e fatturato per l’assistenza diurna.

In effetti, può capitare che alcune notti l’assistenza sia garantita da un familiare dell’assicurato, ad esempio il coniuge durante il fine settimana. Con la conversione in ore dell’importo forfettario per il servizio notturno risparmiato e il loro accredito all’assistenza durante il giorno si potrà offrire una maggiore flessibilità agli assicurati.

Esempio: un assicurato ha diritto a un contributo per l’assistenza di 50 ore e 30,4 notti al mese. Nel mese di gennaio fattura 50 ore a 33.50 franchi ciascuna e 31 notti a 116.55 franchi ciascuna (50 x 33.50 + 31 x 116.55). A febbraio fattura soltanto 23 notti, mentre 5 sono coperte dal figlio. Può quindi utilizzare le ore corrispondenti a queste notti (116.55 / 33.50 = 3,5) durante il giorno e fatturare fino a 67,5 ore (50 + [5 x 3,5]) al giorno.

Art. 39j

Art. 39j cpv. 2

L’esperienza mostra che le prestazioni di consulenza possono essere necessarie anche dopo la concessione del contributo per l’assistenza, e in misura superiore alle poche ore stimate al momento dell’introduzione di questa prestazione, che avrebbero dovuto essere coperte nel quadro delle prestazioni di consulenza di cui all’articolo 74 LAI. Dopo alcuni anni, infatti, può capitare che l’assicurato debba assumere nuovamente personale, licenziare qualcuno, redigere un certificato di lavoro o affrontare una controversia in materia di diritto del lavoro. Un bisogno di consulenza supplementare può rendersi necessario anche in seguito a modifiche normative (p. es. il nuovo CNL modello della SECO, che ha carattere vincolante nella maggior parte dei Cantoni). Questo adeguamento permetterà ai beneficiari del contributo per l’assistenza di ricorrere più volte a prestazioni di consulenza, per un importo massimo di 1500 franchi ogni tre anni. Spetterà comunque all’assicurato motivare in modo plausibile il suo rinnovato bisogno di consulenza. In particolare, è escluso che questa prestazione possa essere usata per finanziare spese legali, in particolare nell’ambito di una controversia in materia di diritto del lavoro.