Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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Art. 39j cpv. 3

L’importo massimo delle prestazioni di consulenza fornite da terzi sarà disciplinato al capoverso 2, ragion per cui la limitazione può essere soppressa nel presente capoverso. Per contro, vi va mantenuta la menzione dell’importo orario massimo.

Art. 41 cpv. 1 lett. e–fter, k e l

Art. 41 cpv. 1 lett. e

La disposizione della lettera e vigente è soppressa, poiché in futuro la pianificazione dell’integrazione avverrà nell’ambito della gestione dei casi (cfr. art. 41a AP-OAI). Inoltre, la sorveglianza dell’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione ordinati sarà disciplinata nell’articolo 57 capoverso 1 lettera f nLAI.

La lettera e menzionerà tra i compiti degli uffici AI l’esame delle condizioni nell’ambito

dell’obbligo di ridurre il danno. Nella fase di pianificazione delle tappe successive nel quadro della gestione dei casi, le condizioni per le cure mediche vanno esaminate e attuate il prima possibile (già al momento della richiesta o al momento della pianificazione dell’integrazione).

Art. 41 cpv. 1 lett. f

Questa lettera viene abrogata, poiché il coinvolgimento dei vari partecipanti alla procedura sarà sancito nell’articolo 57 capoverso 1 lettere e, f e g nLAI e descritto nel quadro della gestione dei casi (cfr. art. 41a AP-OAI).

Art. 41 cpv. 1 lett. fbis

Questa lettera viene abrogata, in quanto la consulenza fornita indipendentemente dai casi concreti sarà inserita nell’articolo 57 capoverso 1 lettera a nLAI quale consulenza finalizzata all’integrazione.

Art. 41 cpv. 1 lett. fter

Questa lettera viene abrogata, poiché il coinvolgimento dei vari attori sarà descritto nel quadro della gestione dei casi (cfr. art. 41a AP-OAI) e sancito nell’articolo 57 capoverso 1 lettera f nLAI.

Art. 41 cpv. 1 lett. k

L’espressione «valutare l’invalidità» viene adeguata alla formulazione dell’articolo 28a nLAI, sostituendo «invalidità» con «grado d’invalidità».

Art. 41 cpv. 1 lett. l

Con l’introduzione dell’articolo 24sexies AP-OAI, che riprende il compito attribuito agli uffici AI di stipulare convenzioni secondo l’articolo 27 LAI per provvedimenti d’integrazione di cui agli articoli 14a–18 LAI, questa lettera diventa obsoleta e va dunque abrogata.

Art. 41a

Art. 41a cpv. 1

Gli uffici AI provvedono a una gestione dei casi continua e uniforme per tutta la procedura dell’AI e sull’arco della vita degli assicurati, dalla nascita fino al pensionamento. Lo scopo principale della gestione dei casi è migliorare le possibilità di raggiungere gli obiettivi dei provvedimenti decisi nell’intera procedura dell’AI, svolgendoli al momento e nella misura o nel contesto opportuni e sorvegliandone l’esecuzione nonché accompagnando gli assicurati.

Se nell’ambito dell’integrazione professionale la gestione dei casi rientra già tra i compiti degli uffici AI e costituisce la base per il successo dell’attività d’integrazione, essa sarà introdotta anche per i provvedimenti sanitari. Questo permetterà di porre per tempo le basi per la successiva collaborazione tra i diversi attori interessati, in modo da fornire un contributo sostanziale al successo dell’integrazione.

La gestione dei casi deriva dagli articoli 3a, 3abis, 8 capoverso 1bis, 8 capoverso 1ter, 8a, 14quater, 28 capoverso 1bis, 49 e 57 capoverso 1 lettere a–h e m nLAI.