Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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Art. 41a cpv. 2
La gestione dei casi si basa sul case management e prevede diverse fasi, elencate nelle lettere a–d.
Art. 41a cpv. 2 lett. a
L’analisi della situazione del momento serve a valutare la situazione medica, professionale, familiare e sociale dell’assicurato, ivi compreso l’accertamento delle sue risorse e limitazioni.
L’analisi della situazione del momento comprenderà i vigenti articoli 1quinquies (colloquio di rilevamento tempestivo) e 70 OAI (valutazione), che vengono dunque abrogati.
Art. 41a cpv. 2 lett. b
Per la pianificazione delle tappe successive va tenuto conto in particolare dei punti seguenti. Essa includerà l’intero processo d’integrazione, o l’intera procedura dell’AI, e non si limiterà alla concessione di un solo provvedimento. Terrà inoltre conto delle prestazioni già fornite dall’AI e da altri attori (p. es. rapporti medici) e, se necessario, verrà adeguata all’evoluzione o al cambiamento della situazione dell’assicurato.
Per i provvedimenti sanitari sono di regola i medici curanti a stabilire le terapie o gli interventi necessari. Dal canto loro, gli uffici AI valutano in via definitiva i provvedimenti sanitari e decidono in merito.
Art. 41a cpv. 2 lett. c
Nell’ambito della gestione dei casi, gli uffici AI accompagneranno e sorveglieranno le prestazioni concesse dall’AI. Le prestazioni comprendono i provvedimenti secondo gli articoli 3abis, 7d, 8 capoverso 3 (consulenza e accompagnamento, provvedimenti sanitari, provvedimenti di reinserimento, provvedimenti professionali e mezzi ausiliari), 8a, 22, 28, 42, 42quater e 68bis nLAI. Gli uffici AI verificheranno regolarmente gli obiettivi dei provvedimenti d’integrazione, li adegueranno ove necessario e decideranno in merito alle tappe successive. In questo contesto valuteranno se e quando il processo d’integrazione vada interrotto o concluso.
Nel caso dei provvedimenti sanitari, la sorveglianza implica una verifica regolare del rispetto dei criteri EAE. Verrà ad esempio verificato se l’intensità ordinata per una terapia sia ancora necessaria nella stessa misura o se gli obiettivi di una terapia siano stati o possano essere raggiunti.
Art. 41a cpv. 2 lett. d
Tra i fattori fondamentali per il successo della gestione dei casi rientrano il coordinamento e la collaborazione, sia tra i vari settori interni a un ufficio AI che tra l’ufficio AI (p. es. SMR) e gli attori esterni (p. es. datori di lavoro, medici curanti, formatori, terapisti) per l’intera durata del processo d’integrazione o della procedura dell’AI (analisi della situazione del momento; pianificazione, accompagnamento e sorveglianza delle prestazioni concesse).
Il coordinamento interno agli uffici AI serve a evitare sovrapposizioni e inutili passaggi di competenze. Se ragionevole, occorre integrare gli accertamenti già effettuati e le conoscenze precedentemente acquisite sull’assicurato (p. es. durante lo svolgimento dei provvedimenti sanitari) nelle fasi successive e tenerne conto nelle decisioni da prendere. Se del caso, il SMR va adeguatamente coinvolto ad esempio nella pianificazione del processo d’integrazione o nell’esame delle condizioni.
Il coordinamento dell’ufficio AI con gli attori esterni è importante in tutte le fasi della gestione dei casi (lett. a–d) e copre l’intero processo dell’AI.
Art. 41a cpv. 3
Per la gestione dei casi sarà sempre responsabile il competente ufficio AI, che deciderà individualmente la natura, la durata e l’entità della gestione dei casi. Oltre alle risorse dell’assicurato e al suo ambiente, il tipo di danno alla salute dell’assicurato e il bisogno di sostegno che ne deriva sono fondamentali per definire la pianificazione, l’assegnazione e la sorveglianza dei provvedimenti.