Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 53Fedlex · Rapporto esplicativo

La natura della gestione dei casi può comprendere tutto ciò che va dal dialogo mirato (anche in forma scritta, p. es. per la concessione di un mezzo ausiliario semplice) fino a un accompagnamento personale di lunga durata (p. es. consulenza e accompagnamento dell’assicurato e del datore di lavoro durante lo svolgimento di un provvedimento di reinserimento nel mercato del lavoro primario).

La durata della gestione dei casi può andare da un intervento unico mirato (p. es. per la concessione di un provvedimento sanitario) alla gestione dei casi per un lungo periodo (p. es. in caso di infermità congenite gravi e complesse, che richiedono il coinvolgimento simultaneo di più terzi e la fornitura di varie prestazioni, oppure durante la ricerca di una possibilità di formazione adeguata) o alla fornitura a più riprese di prestazioni di consulenza e accompagnamento dell’assicurato, per esempio all’inizio e alla fine di una prima formazione professionale.

L’entità della gestione dei casi può consistere ad esempio in un singolo colloquio o includere un’intensa collaborazione dell’ufficio AI con l’assicurato e i terzi coinvolti.

Art. 41a cpv. 4

L’assicurato (o il suo rappresentante legale) dovrà acconsentire all’accompagnamento dell’ufficio AI nell’ambito della gestione dei casi per i provvedimenti sanitari di cui agli articoli 12 e 13 nLAI. Per contro, non sussisterà un diritto alla gestione dei casi.

Art. 41a cpv. 5

La gestione dei casi rientra tra i compiti principali degli uffici AI. Grazie a essa, si vuole instaurare un clima di fiducia e far sì che l’ufficio AI sia considerato come un interlocutore competente. In alcuni casi, la complessità della situazione di salute e/o familiare dell’assicurato (p. es. un’infermità congenita complessa, una malattia rara per la quale si dispone di scarsa esperienza terapeutica o il coordinamento tra un numero di fornitori di prestazioni superiore alla media [medici, terapisti, Spitex ecc.]) e la risultante intensità della gestione dei casi necessaria possono andare oltre le competenze e le risorse degli uffici AI. In tali casi specifici, per la gestione dei casi per provvedimenti sanitari si potrà ricorrere a terzi idonei. In questo contesto, mediante una convenzione andranno chiaramente definiti gli obiettivi, la durata e la ripartizione dei ruoli e delle competenze.

Non sussisterà un diritto alla gestione dei casi esterna.

Art. 41b

Il legislatore ha prescritto agli uffici AI di tenere un elenco accessibile al pubblico per rendere il più trasparente possibile l’attribuzione dei mandati peritali ai periti. L’elenco dovrà contenere dati concernenti tutti i periti e i centri peritali incaricati, il numero di perizie eseguite annualmente da ciascuno di essi e il numero di attestati di capacità al lavoro rilasciati. Oltre a questi dati già prescritti dal legislatore, il Consiglio federale può prevederne altri ed emanare prescrizioni relative all’elenco.

Art. 41b cpv. 1 lett. a e b

Secondo queste lettere, l’elenco dovrà contenere dati sui singoli periti e centri peritali incaricati. Gli uffici AI indicheranno quelli che soddisfano i requisiti necessari.

Art. 41b cpv. 1 lett. c

Secondo questa lettera, per ogni perito o centro peritale incaricato andranno indicati i seguenti dati dettagliati.

• N. 1: il numero delle perizie eseguite, per categoria.

• N. 2: nell’ambito di una perizia, i periti valutano non solo la capacità funzionale ma anche

l’incapacità al lavoro degli assicurati. Nell’ottica della maggior trasparenza possibile dei dati pubblicati, le incapacità al lavoro attestate nell’attività precedentemente svolta dagli assicurati e in un’attività adattata (in funzione della capacità comprovata) andranno indicate in percentuale di un posto a tempo pieno. Questi due dati andranno espressi in forma tabellare in fasce di decine (0–10, 11–20, 21–30 ecc.).