Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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• N. 3: nell’ottica della qualità delle perizie, la valutazione dell’attendibilità nell’ambito di
una procedura di ricorso è un criterio fondamentale. Nelle procedure di ricorso contro decisioni degli uffici AI, i tribunali devono valutare anche le basi delle medesime. In questo contesto le perizie mediche svolgono un ruolo importante, ma i tribunali devono valutare anche se esse soddisfino i requisiti di una perizia giuridicamente valida e possano quindi essere utilizzate quale base per la decisione dell’ufficio AI. In base a questa verifica dei tribunali, nell’elenco sarà indicato il numero delle perizie valutate dai tribunali, ripartite in perizie dal valore probatorio pieno, parziale o nullo.
• N. 4: andrà inoltre indicato l’importo complessivo del rimborso dell’AI che i periti o i centri
peritali hanno ricevuto per i mandati peritali dal competente ufficio AI.
Art. 41b cpv. 2
I dati da indicare nell’elenco saranno rilevati dal 1° gennaio al 31 dicembre di un anno civile e saranno pubblicati in quello successivo.
Questo tipo di rilevazione implica che i dati non potranno essere collegati tra loro, in quanto la rilevazione dei vari dati non avviene sempre nello stesso anno civile. I dati in questione forniranno quindi informazioni soltanto in termini di frequenza. Concretamente, questo significa che un mandato per una perizia sarà rilevato nell’anno x, mentre il relativo rimborso sarà effettuato e rilevato, a seconda delle circostanze, soltanto l’anno successivo. I dati relativi alle decisioni dei tribunali potrebbero inoltre essere rilevati e pubblicati con uno scarto temporale ancora maggiore rispetto ai relativi mandati.
Art. 41b cpv. 3
Il legislatore ha stabilito che ogni ufficio AI dovrà tenere e pubblicare un elenco secondo l’articolo 57 capoverso 1 lettera n nLAI. Poiché ai centri peritali sono conferiti mandati da diverse regioni linguistiche e alcuni periti operano per più uffici AI in una regione sovracantonale, nell’ottica della trasparenza è ragionevole che i singoli elenchi pubblicati dagli uffici AI vengano riuniti dall’UFAS in una panoramica nazionale e poi pubblicati in questa forma.
Art. 49 cpv. 1bis
L’attuale deduzione dovuta al danno alla salute sarà presa in considerazione in varie disposizioni (cfr. in proposito il commento agli art. 26 cpv. 5 e 26bis cpv. 3).
Le limitazioni dovute al danno alla salute in senso stretto, ovvero quelle qualitative e quantitative nello svolgimento di un’attività lucrativa dovute all’invalidità e comprovate a livello medico secondo l’articolo 8 LPGA, andranno sistematicamente considerate nella valutazione della capacità funzionale. Per esempio, una capacità di rendimento ridotta nel periodo di presenza ragionevolmente esigibile o un maggiore bisogno di pause andranno sistematicamente dedotti al momento dell’indicazione della capacità funzionale residua. In questo modo si tiene conto anche della giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui la capacità al lavoro attestata a livello medico costituisce un’indicazione della prestazione effettivamente esigibile e non dell’eventuale presenza sul posto di lavoro91.
A seconda delle circostanze, saranno necessarie ulteriori domande al medico curante, affinché il SMR possa stabilire in modo globale e plausibile la capacità funzionale residua dell’assicurato, tenendo conto di tutti i fattori medici determinanti (cfr. art. 54a cpv. 3 nLAI).
Art. 53
Art. 53 cpv. 1
Gli uffici AI cantonali seguono una dinamica di pianificazione diversa per l’esercizio e gli investimenti, il che richiede un’ottica differenziata per i due settori. In seguito alla digitalizza-
91 Cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_25/2010 del 21 maggio 2010 consid. 4.2.2.