Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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zione dei processi con la clientela, gli investimenti sono destinati a crescere. È dunque opportuno prevedere una gestione strategica separata dei mezzi da pianificare in quest’ambito rispetto alle spese d’esercizio, facendo ricorso a strumenti di pianificazione professionali.
Art. 53 cpv. 2
La pianificazione finanziaria attuale, che prevede soltanto un preventivo all’anno, offre un orizzonte troppo breve e lascia agli uffici AI una sicurezza d’intervento finanziario troppo scarsa. Si tratta ora di adeguare l’OAI in modo che, in linea con la logica di pianificazione della Confederazione e dei Cantoni, in futuro, sulla base dell’introduzione progressiva di un periodo di pianificazione di quattro anni in totale, vengano presentati agli uffici AI un preventivo per l’anno successivo e un piano finanziario per i tre anni successivi a quello del preventivo, poi sottoposti all’UFAS per approvazione.
Di regola, saranno gli uffici AI a inoltrare all’UFAS il preventivo e il piano finanziario nonché il conto annuale, che si basano sui dati della contabilità tenuta dalla cassa di compensazione secondo l’articolo 54 capoversi 1 e 2 OAI. Data l’eterogeneità delle prassi di collaborazione tra gli uffici AI e la cassa di compensazione, l’obbligo di inoltrare i documenti richiesti sarà previsto per entrambi.
Per l’approvazione del preventivo, dei piani finanziari e del conto annuale occorrono almeno la contabilità finanziaria, la contabilità investimenti ed eventualmente una contabilità analitica. L’UFAS potrà esigere ulteriori documenti, se necessari per l’approvazione.
Art. 55 cpv. 1
La disposizione vigente stabilisce soltanto che l’UFAS decide sulle spese rimborsabili. In futuro, l’Ufficio sarà esplicitamente autorizzato a emanare le istruzioni necessarie a tal fine.
Art. 56
Art. 56 cpv. 1
Questo capoverso viene completato in modo che l’UFAS possa conferire anche l’incarico di vendere i locali per gli organi d’esecuzione dell’AI.
L’iscrizione a bilancio degli immobili sarà disciplinata in modo che questi ultimi siano considerati quale sostanza aziendale e non quale parte degli investimenti in capitale gestiti da compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG).
Art. 56 cpv. 2
Nei contratti di usufrutto andranno disciplinati l’utilizzo concreto degli immobili, la durata del contratto e l’indennità degli uffici AI per tale utilizzo. Per quanto concerne l’indennità, nel conto annuale dell’ufficio AI andranno indicati un affitto proprio a prezzo di mercato e un corrispondente ricavo.
Art. 66
Art. 66 cpv. 1bis
Il capoverso vigente stabilisce che l’assicurato deve autorizzare le persone e i servizi menzionati nella comunicazione (art. 6a cpv. 1 LAI) a fornire agli organi dell’AI le informazioni necessarie. Con la modifica proposta si intende includere in questa cerchia anche i datori di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36–40 LAMal, le assicurazioni e i servizi ufficiali non menzionati nominativamente nella comunicazione (art. 6a cpv. 2 LAI).
Art. 66 cpv. 2
Il capoverso vigente rimanda soltanto all’articolo 6a capoverso 1 LAI. Dato che con la modifica proposta dovranno però essere autorizzati a fornire informazioni anche le persone e i servizi menzionati all’articolo 6a capoverso 2 LAI, la presente disposizione viene adeguata in tal senso.