Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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Art. 69 cpv. 2
Nella versione francese,
il termine «enquête» è sostituito con «instruction». Il primo è infatti sempre meno utilizzato nella prassi dell’AI: oggi si parla ad esempio di «instruction médicale» e «instruction complémentaire» invece che di «enquête médicale» e «enquête complémentaire», ragion per cui la terminologia va aggiornata anche nel presente articolo. La versione tedesca dell’articolo 69 capoverso 2, secondo periodo utilizza il termine «Abklärung» e quella italiana il termine «sopralluogo» sin dalla sua entrata in vigore, il 1° luglio 198792.
Art. 70
Questo articolo viene abrogato in seguito all’introduzione dell’articolo 41a capoverso 2 lettera a AP-OAI (gestione dei casi). Al riguardo si rimanda al commento all’articolo 41a.
Art. 72bis cpv. 1
In futuro i requisiti professionali per i periti saranno fissati dal Consiglio federale a livello di ordinanza (art. 7l AP-OPGA). Per gli assicurati risulterà così in modo chiaro, trasparente e anche verificabile chi sia abilitato ad allestire perizie. I colloqui tra il perito e l’assicurato saranno documentati mediante una registrazione su supporto audio. Gli assicuratori dovranno garantire il rispetto dei requisiti professionali da parte dei periti e gli uffici AI dovranno pubblicare un elenco dettagliato della loro prassi di attribuzione dei mandati (compresi i risultati delle perizie eseguite dai periti). Gli assicurati disporranno così di tutte le informazioni determinanti sui periti incaricati dall’ufficio AI.
Con queste misure l’informazione e la trasparenza sull’attribuzione dei mandati peritali migliorerà notevolmente rispetto a oggi, ragion per cui tutti gli assicuratori potranno continuare ad attribuire direttamente i mandati per le perizie monodisciplinari.
A seconda della complessità delle questioni mediche ancora in sospeso, l’AI può necessitare di una perizia che interessa due discipline mediche. Queste perizie bidisciplinari pongono esigenze più elevati ai periti rispetto a quelle monodisciplinari, in quanto le due perizie parziali devono essere riunite in una valutazione globale, tesa al raggiungimento di un consenso, circa le ripercussioni delle limitazioni dovute al danno alla salute. D’altra parte, però, esse non richiedono ancora una vera e propria gestione dei casi, com’è invece il caso per le perizie pluridisciplinari con tre o più discipline mediche. Non da ultimo a causa dei requisiti professionali per i periti nell’ottica del raggiungimento di un consenso, le perizie bidisciplinari vengono sempre più spesso allestite da centri peritali, perché grazie alla loro struttura i centri peritali abilitati per l’AI dispongono di una rete di medici con numerosi specialisti abituati a lavorare in modo consensuale nel quadro di perizie pluridisciplinari. Questa infrastruttura dei centri peritali, la loro esperienza nell’organizzazione di perizie complesse e le conoscenze tecniche nonché l’esperienza professionale dei loro periti fanno sì che sempre più perizie bidisciplinari vengano eseguite dai centri peritali.
Dati i requisiti professionali e strutturali richiesti per l’allestimento di perizie bidisciplinari e pluridisciplinari e al fine di garantire una procedura di attribuzione il più possibile neutrale, non è ragionevole prevedere due modalità di attribuzione diverse per gli stessi centri peritali. Le nuove basi legali prevedono pertanto che per motivi di garanzia della qualità le perizie bidisciplinari potranno in futuro essere allestite soltanto da centri peritali e i relativi mandati, come quelli per le perizie pluridisciplinari, andranno attribuiti in base al consolidato metodo aleatorio. In questo modo si garantirà che l’attribuzione di mandati per le perizie bidisciplinari e pluridisciplinari ai circa 30 centri peritali attualmente abilitati avverrà in modo uniforme secondo il metodo aleatorio, senza che gli uffici AI possano influenzare la scelta del centro peritale. Inoltre, i nuovi requisiti relativi alla qualità delle strutture e dei processi dei centri peritali farà aumentare anche i requisiti qualitativi e di garanzia della qualità.
92 RU 1987 456