Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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L’attribuzione dei mandati con il metodo aleatorio, insieme con le altre prescrizioni formulate nella DTF 137 V 210, permette di fugare i timori generali di dipendenza e parzialità derivanti dalle condizioni quadro del sistema peritale93. Per questi motivi, dal 2012 i mandati per le perizie pluridisciplinari vengono attribuiti con metodo aleatorio ai circa 30 centri peritali abilitati dall’AI.
Affinché i mandati per le perizie bidisciplinari possano in futuro essere attribuiti soltanto ai centri peritali e questo avvenga applicando le stesse condizioni procedurali previste per quelle pluridisciplinari, il presente capoverso 1 viene adeguato. Anche la piattaforma di attribuzione SuisseMED@P andrà adeguata di conseguenza.
Art. 72ter
Poiché anche la tariffazione dei provvedimenti d’accertamento rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 27 nLAI, s’impone una concretizzazione a livello di ordinanza, in particolare al fine di garantire un’attuazione coordinata della collaborazione e delle tariffe per tutti i provvedimenti previsti dall’AI. Di conseguenza, in tutti i casi in cui l’UFAS non avrà concluso una convenzione tariffale nazionale si applicherà l’articolo 24sexies AP-OAI.
Art. 73bis cpv. 2 lett. e, g e h
Art. 73biscpv. 2 lett. e
In questa lettera si procede a un adeguamento formale del concetto di «assicuratore-malattie». Come oggi, anche in futuro questo termine farà riferimento agli assicuratori secondo il previgente articolo 11 LAMal, il cui contenuto è stato ripreso negli articoli 2 e 3 della legge del 26 settembre 201494 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal). Con la presente modifica viene introdotta l’espressione «assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal». Questo adeguamento concerne anche gli articoli 88ter e 88quater capoverso 1 OAI.
Art. 73bis cpv. 2 lett. g e h
Per la riuscita dei provvedimenti d’integrazione, è necessaria la partecipazione di tutte le persone e di tutti i servizi coinvolti. Per migliorare la cooperazione a questo livello, la comunicazione deve essere chiara e questi servizi e persone devono avere accesso alle informazioni essenziali. Per questo motivo, una copia del preavviso dovrà essere notificata al medico curante (lett. g; cfr. art. 66a cpv. 1 lett. cbis nLAI) e agli agenti esecutori (lett. h; cfr. vigente art. 76 cpv. 1 lett. f OAI), ivi compresi i terapisti e i fornitori di mezzi ausiliari.
Nell’ambito della reintegrazione, fatta eccezione per le indennità giornaliere, un preavviso è notificato soltanto in caso di rifiuto di prestazioni o di accettazione parziale della richiesta di prestazioni. Il medico curante e gli agenti esecutori hanno così la possibilità di venire immediatamente a conoscenza della bozza di decisione dell’ufficio AI e possono quindi proporre altre soluzioni senza perdere tempo prezioso e contattare l’assicurato per consigliarlo. Tuttavia, queste persone e questi servizi non sono legittimati a formulare osservazioni al posto dell’assicurato.
Va rammentato che, se le condizioni per l’assegnazione di una prestazione sono manifestamente adempiute e le richieste dell’assicurato sono pienamente accolte, i provvedimenti possono essere accordati senza la notificazione di un preavviso o di una decisione (art. 74ter OAI).
Art. 76 cpv. 1 lett. f
Questa lettera è abrogata, dato che in seguito all’inserimento, nell’articolo 73bis capoverso 2 lettera h, degli agenti esecutori nell’elenco delle persone e dei servizi cui va notificato il preavviso, in futuro questi rientreranno nel campo d’applicazione dell’articolo 76 capoverso 1 lettera a.
93 Cfr. in proposito DTF 137 V 210 consid. 2.4, pag. 237.
94 RS 832.12