Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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Art. 78 cpv. 3
Questo capoverso può essere abrogato. Il Tribunale federale ha stabilito che per una svista l’articolo 78 capoverso 3 non è stato adeguato all’articolo 45 capoverso 1 LPGA95. Il presente capoverso va dunque abrogato, dato che non esiste alcun margine di deroga all’articolo 45 capoverso 1 LPGA.
Art. 79 cpv. 5
Questo capoverso viene modificato unicamente dal punto di vista formale, in modo da rimandare esplicitamente all’articolo 27ter LAI.
Art. 79ter
Questo articolo riprende l’articolo 59 OAMal, adeguandolo al contesto dell’AI.
Art. 79ter cpv. 1
Questo capoverso si basa sull’articolo 59 capoverso 1 OAMal.
Per garantire il controllo delle fatture e l’economicità delle prestazioni, gli uffici AI dovranno ricevere sistematicamente tutte queste informazioni. Dal canto loro, i fornitori di prestazioni dovranno emettere una fattura dettagliata e comprensibile, contenente tutte le informazioni utili e necessarie per verificare il calcolo della rimunerazione e l’economicità delle prestazioni da parte dell’AI. Lo stesso varrà nel caso delle fatture SwissDRG per tutti i documenti contenuti negli insiemi di dati con indicazioni amministrative e mediche.
Inoltre, i fornitori di prestazioni dovranno indicare nella fattura le diagnosi e le procedure in forma codificata.
Art. 79ter cpv. 2
Questo capoverso riprende l’articolo 59 capoverso 2 OAMal. I fornitori di prestazioni dovranno emettere fatture separate per le prestazioni prese a carico dall’AI e per le altre prestazioni. Per esempio, le cure ospedaliere sono prese a carico per l’80 per cento dall’AI e per il 20 per cento dal Cantone di domicilio dell’assicurato. Il Cantone di domicilio versa la sua parte direttamente all’ospedale (cfr. art. 14bis nLAI), che dovrà indicare separatamente la parte a carico del Cantone e quella a carico dell’AI, come avviene per l’AOMS (cfr. art. 42 cpv. 3 LAMal).
Art. 79ter cpv. 3
Questo capoverso riprende l’articolo 59 capoverso 3 OAMal, adeguandolo al contesto dell’AI. In questo caso, sarà il laboratorio che ha eseguito le analisi a essere creditore.
Art. 79ter cpv. 4
Questo capoverso si basa materialmente sull’articolo 59 capoverso 4 OAMal. Per rafforzare il controllo delle prestazioni fornite, una copia della fattura dovrà essere inviata all’assicurato, il quale potrà verificare che siano fatturate unicamente le prestazioni effettivamente fornite e segnalare eventuali errori all’ufficio AI competente.
Art. 79quater
Art. 79quater cpv. 1
Questo capoverso corrisponde sostanzialmente all’articolo 59a capoverso 1 OAMal.
Il rimando del secondo periodo all’articolo 59a capoverso 1 OAMal consentirà di applicare per analogia l’ordinanza del DFI del 20 novembre 201296 sugli insiemi di dati per la trasmissione dei dati tra fornitori di prestazioni e assicuratori. Questa regolamenta, nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG, la questione della simultanea trasmissione della fattura e degli insiemi di dati contenenti le indicazioni amministrative e mediche necessarie per
95 Cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_764/2014 del 21 luglio 2015.