Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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consentirne il controllo. Questi insiemi di dati, che contengono soltanto le variabili necessarie per determinare i gruppi di casi e controllare le fatture, devono imperativamente essere strutturati uniformemente a livello nazionale.

Art. 79quater cpv. 2

Questo capoverso riprende l’articolo 59a capoverso 2 OAMal. L’ordinanza del 30 giugno 199397 sulle rilevazioni statistiche disciplina l’esecuzione di rilevazioni statistiche e il trattamento dei dati rilevati ai fini di allestire statistiche. Nell’allegato stabilisce gli organi responsabili di tali rilevazioni, precisandone le condizioni di realizzazione. Essa si applica alle rilevazioni totali, parziali e campionarie della Confederazione con o senza questionari nonché all’utilizzazione di dati amministrativi.

Art. 79quater cpv. 3

Questo capoverso riprende l’articolo 59a capoverso 3, primo periodo OAMal, adeguandolo al contesto dell’AI. I fornitori di prestazioni dovranno far figurare sulle loro fatture tutte le indicazioni amministrative e mediche necessarie per la verifica del calcolo della rimunerazione e dell’economicità delle prestazioni (ordinanza del DFI del 20 novembre 2012 sugli insiemi di dati per la trasmissione dei dati tra fornitori di prestazioni e assicuratori).

Art. 79quater cpv. 4

Gli uffici AI dovranno determinare in che misura occorre controllare le fatture. In determinati casi potranno chiedere un esame più approfondito e introdurre un elenco per una selezione automatica. Gli uffici AI avranno inoltre la possibilità di prevedere ulteriori criteri in funzione delle loro esperienze.

Art. 79quinquies

L’AI riprende gli stessi criteri e modalità di raccolta dei dati, di trattamento e di trasmissione delle diagnosi e delle procedure previsti nell’assicurazione malattie.

Art. 79sexies

Art. 79sexies cpv. 1

Questo capoverso è strutturato come l’articolo 79ter AP-OAI.

Tra le indicazioni amministrative della fattura rientrano anche informazioni che consentono di identificare il fornitore di prestazioni e l’assicurato nonché indicazioni sulla natura e sulla durata del provvedimento (compresi inizio e fine). Vanno inoltre indicati la posizione tariffale, la tariffa applicata al provvedimento, il numero di unità tariffali e l’importo della fattura.

Art. 79sexies cpv. 2

L’obbligo di inviare una copia della fattura all’assicurato si applicherà anche per i provvedimenti professionali e quelli di reinserimento (cfr. art. 79ter cpv. 4 AP-OAI).

Art. 88ter

In questo articolo si procede a un adeguamento formale del riferimento all’«assicuratore-malattie», dato che la forma abbreviata figurerà per la prima volta nell’articolo 73bis capoverso 2 lettera e. Questa modifica riguarda anche l’articolo 88quater capoverso 1 OAI. Inoltre, si procede ad alcuni adeguamenti linguistici marginali.

Attualmente gli uffici AI hanno il compito di annunciare gli assicurati di assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal agli assicuratori-malattie interessati o all’ufficio di collegamento, se fanno valere il diritto a provvedimenti sanitari dell’AI. Dato che l’ufficio di collegamento in questione non esiste più, il riferimento a esso viene stralciato. La prassi di annunciare gli assicurati che richiedono provvedimenti sanitari dell’AI ai loro assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal rimane invece invariata.

97 RS 431.012.1