Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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Art. 88quater

In questo articolo si procede a un adeguamento formale del riferimento all’«assicuratore-malattie», dato che la forma abbreviata figurerà per la prima volta nell’articolo 73bis capoverso 2 lettera e. Questa modifica riguarda anche l’articolo 88ter OAI.

Capo sesto a: Rapporti con l’assicurazione contro gli infortuni per quanto concerne le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF

Nell’ordinanza viene introdotto un nuovo capo per la nuova AINF-AI.

Art. 88sexies

Vi saranno assicurate le persone che seguono provvedimenti dell’AI che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale instaurano un rapporto di lavoro analogo a quello basato su un contratto di lavoro. Il criterio del rapporto di lavoro analogo a quello basato su un contratto di lavoro può essere soddisfatto sia da provvedimenti svolti sul mercato del lavoro primario che da provvedimenti svolti sul mercato del lavoro secondario. Per l’impostazione dell’AINF-AI il legislatore si è basato sulle vigenti disposizioni della LAINF. La clausola di sussidiarietà non fa che sottolineare questo aspetto, consentendo uno svolgimento rapido e giuridicamente paritario delle procedure.

Art. 88septies

Art. 88septies cpv. 1

La procedura di fatturazione dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (ex INSAI, ora Suva) prevede la comunicazione di una somma dei salari provvisoria e di quella effettiva. L’Ufficio centrale di compensazione (UCC) sarà competente per la comunicazione alla Suva.

La somma dei salari provvisoria sarà stimata in base ai dati dell’AI per ogni ufficio AI. Non appena la somma dei salari effettiva sarà nota, questa andrà comunicata alla Suva.

Sia la somma dei salari provvisoria che quella effettiva verranno determinate conformemente all’articolo 115a capoversi 1 e 2 AP-OAINF.

Art. 88septies cpv. 2

Per il processo di fatturazione della Suva è fondamentale che la somma dei salari possa essere indicata separatamente per ogni singolo ufficio AI.

Art. 88octies

L’acconto (in base alla somma dei salari provvisoria) e il conguaglio (in base alla somma dei salari effettiva) saranno pagati dall’UCC, previa approvazione dell’UFAS.

Art. 89ter cpv. 1

Con la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, il vigente articolo 27bis LAI è diventato l’articolo 27quinquies LAI. Il rimando dell’articolo 89ter capoverso 1 OAI va pertanto adeguato.

Art. 90

Art. 90 cpv. 2

L’attuale regola dei tragitti nel raggio locale comporta disparità di trattamento: a chi compie più volte un tragitto breve e non raggiunge il limite dei 10 franchi al mese l’AI non rimborsa le spese di viaggio, mentre lo fa nei confronti di chi spende meno di 10 franchi uscendo dal raggio locale. Questa disparità di trattamento delle spese di viaggio non è giustificabile. Inoltre, i controlli del limite mensile di 10 franchi per i tragitti nel raggio locale causano un onere sproporzionato in termini di personale per gli uffici AI. Lo stralcio del riferimento al raggio locale dovrebbe permettere di ridurre l’onere degli uffici AI per i controlli.