Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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Art. 90 cpv. 2bis
In caso di fornitura di personale a prestito, assegno per il periodo d’introduzione o aiuto in capitale, non saranno rimborsate spese di viaggio, al fine di garantire la parità di trattamento tra le persone con e senza invalidità che lavorano nel mercato del lavoro primario.
Art. 91 cpv. 1
Si tratta di una modifica puramente formale: dato che l’abbreviazione LAINF figurerà già nell’articolo 20quater capoverso 7 AP-OAI, nel presente articolo si può utilizzare direttamente questa forma abbreviata.
Art. 96bis
Questo nuovo articolo fissa gli standard minimi formali per le convenzioni tra gli uffici AI e le autorità cantonali nonché le competenze degli uffici AI e dell’UFAS. Questo articolo si applica all’articolo 68bis capoversi 1bis (organo di coordinamento cantonale) e 1ter (formazioni transitorie) nLAI.
Art. 96bis cpv. 1
In questo capoverso vengono definiti le parti e i loro compiti nonché i requisiti minimi per le convenzioni (prestazioni, gruppo target, competenze, prescrizioni in materia di reporting),
con l’obiettivo di garantire l’uguaglianza giuridica. Per tenere conto delle peculiarità cantonali, la redazione e la verifica dei contenuti e del rispetto delle convenzioni spetteranno agli uffici AI, che ne saranno responsabili conformemente alle prescrizioni dell’UFAS.
Art. 96bis cpv. 2
Il Consiglio federale delega all’UFAS la precisazione dei requisiti minimi. Per garantire la comparabilità dei dati tra i Cantoni ai fini della valutazione, l’Ufficio federale precisa mediante direttive standard minimi per il reporting e la gestione degli atti, in modo da adempiere i suoi obblighi di valutazione e di vigilanza, nonché i dettagli delle prestazioni e dei rispettivi gruppi target, da definire nella convenzione tra l’ufficio AI e l’organo cantonale.
Art. 96ter
In questo nuovo articolo sono precisate le condizioni quadro per il versamento di contributi finanziari all’organo di coordinamento cantonale per le prestazioni da esso fornite.
Art. 96ter cpv. 1
Le prestazioni auspicate o necessarie dell’organo cantonale sono soprattutto il rilevamento tempestivo e una stretta collaborazione con l’ufficio AI, ma vi possono rientrare anche altre prestazioni. Il contributo all’organo di coordinamento cantonale dipende dalle prestazioni da esso fornite: se questo svolge sia il rilevamento tempestivo che l’accompagnamento di giovani con un danno alla salute, deve sostenere un onere maggiore rispetto al caso in cui si facesse carico di una sola di queste prestazioni, il che si rifletterà anche nell’importo del relativo contributo.
Art. 96ter cpv. 2
I Cantoni (e di conseguenza i loro uffici AI) saranno suddivisi in cinque categorie, ognuna delle quali darà diritto a un contributo fisso diverso, in funzione della loro quota della popolazione residente permanente di età compresa tra i 13 e i 25 anni. Questi contributi consentiranno di finanziare 0,25 posti equivalenti a tempo pieno (ETP), 0,5 ETP, 0,75 ETP, 1 ETP o al massimo 2 ETP nel Cantone più popoloso (al riguardo cfr. anche la tabella al n. 2.1). Con questa chiave di ripartizione si eviteranno contributi esigui, di scarsa utilità. L’UFAS preciserà la chiave di ripartizione e la aggiornerà ogni tre anni.
Art. 96ter cpv. 3
Il contributo finanziario agli organi di coordinamento cantonali secondo l’articolo 68bis capoverso 1bis nLAI va definito sul lungo periodo e in funzione del bisogno. In base all’arti-
colo 68bis capoverso 1quater nLAI, l’importo massimo sarà limitato a due ETP e dipenderà dalla