Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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prezzi dei singoli prodotti né un limite massimo dei costi per minorenne. In futuro questi elenchi andranno aggiornati.

Nell’ambito dell’AOMS, attualmente i prodotti dietetici sono ammessi nell’EFIC (anche in questo caso senza prezzo), anche se contrariamente ai medicamenti figuranti nell’ES e nell’EFIC essi non costituiscono medicamenti ai sensi della legge del 15 dicembre 2000117 sugli agenti terapeutici (LATer) e non dispongono di un’omologazione da parte di Swissmedic. I prodotti dietetici sono derrate alimentari secondo la legge del 20 giugno 2014118 sulle derrate alimentari (LDerr; alimenti a fini medici speciali, FSMP) o dispositivi medici secondo la LATer. In futuro, tali prodotti non andranno pertanto più ammessi negli elenchi dei medicamenti. Anche dopo l’abrogazione dell’EFIC, tuttavia, il rimborso dei prodotti dietetici da parte dell’AOMS resterà per principio garantito. A tal fine, i prodotti dietetici saranno disciplinati nell’EMAp mediante un rimando alla CPSI dell’UFAS. Anche in questi casi si applicheranno in linea di massima le condizioni previste dall’AOMS (in particolare i criteri EAE). Per esempio, i prodotti alimentari speciali poveri di proteine non saranno rimborsati dall’AOMS, perché gli adulti sono in grado di garantirsi un’alimentazione equilibrata senza dover ricorrere ad alimenti speciali poveri di proteine.

3.7 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni

Art. 53 cpv. 1, 3 e 4

Conformemente all’articolo 45 capoverso 3bis nLAINF, all’elenco degli organi cui vanno notificati gli infortuni vengono aggiunti anche gli uffici AI.

Art. 56

Con l’introduzione dell’assicurazione per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF, gli uffici AI diventeranno parte della procedura dell’assicurazione contro gli infortuni e saranno dunque tenuti a fornirle le informazioni necessarie. Il presente articolo precisa l’entità di questa comunicazione e aggiunge gli uffici AI all’elenco degli organi interessati.

Art. 72

Art. 72 cpv. 1

L’introduzione dell’assicurazione per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF comporterà nuovi obblighi per gli uffici AI, che dovranno dunque essere sufficientemente informati sull’applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni.

Art. 72 cpv. 2

Parallelamente al diritto a essere informati sull’applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni, gli uffici AI avranno anche il dovere di trasmettere queste informazioni alle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF e di comunicare loro in particolare la possibilità degli accordi di protrazione dell’assicurazione.

Titolo ottavo a: Assicurazione contro gli infortuni delle persone di cui all’articolo 1a ca-

poverso 1 lettera c della legge

Per la nuova assicurazione contro gli infortuni delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF, nell’OAINF viene inserito un titolo separato dopo il titolo ottavo, relativo all’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati.

117 RS 812.21

118 RS 817.0