Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 85Fedlex · Rapporto esplicativo
figurare nell’ES-IC di cui all’articolo 3sexies capoverso 2 AP-OAI. Può essere il caso in particolare se la nuova indicazione contempla la cura di un’affezione che non costituisce un’infermità congenita. In tal caso, nel quadro della decisione sull’estensione dell’indicazione (decisione ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968116 sulla procedura amministrativa [PA]), si statuiranno contemporaneamente sia la radiazione del medicamento dall’ES-IC che la sua ammissione nell’ES.
Una situazione analoga si presenta quando in seguito a una limitazione dell’indicazione un medicamento diventa indicato esclusivamente per la cura di un’infermità congenita riconosciuta dall’AI (art. 3bis cpv. 1 AP-OAI) e il suo impiego inizia in misura preponderante prima del compimento dei 20 anni. In tal caso, le condizioni di cui all’articolo 3sexies capoverso 2 AP-OAI sono adempiute. Nel quadro della decisione sulla limitazione dell’indicazione (decisione ai sensi dell’art. 5 PA), si statuiranno dunque contemporaneamente sia la radiazione del medicamento dall’ES che la sua ammissione nell’ES-IC.
Si potrà così giungere a decisioni sul passaggio di un medicamento da un elenco all’altro (ES o ES-IC) anche nel caso in cui in seguito a una modifica dell’elenco delle infermità congenite in allegato all’OIC-DFI, un medicamento non debba più figurare più nell’elenco in questione (ES o ES-IC).
Disposizione transitoria
Disposizione transitoria, cpv. 1
L’articolo 65 capoverso 1bis AP-OAMal si applicherà sin dall’entrata in vigore della modifica alledomande pendenti per l’ammissione nell’ES di medicamenti che adempiono le condizioni di ammissione nell’ES-IC. Tali medicamenti non verranno dunque più ammessi nell’ES.
Disposizione transitoria, cpv. 2
Attualmente nell’ES figurano pochi medicamenti che sono indicati esclusivamente per la cura di un’infermità congenita riconosciuta dall’AI (art. 3bis cpv. 1 AP-OAI). In applicazione dell’articolo 65 capoverso 1bis AP-OAMal, i medicamenti che ad oggi figurano nell’ES e adempiono le condizioni per essere ammessi nell’ES-IC secondo l’articolo 3sexies AP-OAI saranno trasferiti nell’ES-IC. Il passaggio nell’ES-IC dei medicamenti attualmente figuranti nell’ES avverrà nel quadro del riesame delle condizioni di ammissione previsto ogni tre anni conformemente all’articolo 65d OAMal.
Il passaggio dei medicamenti in questione dall’ES all’ES-IC non penalizzerà in alcun modo i titolari dell’omologazione, gli assicurati o i fornitori di prestazioni, poiché dal punto di vista giuridico per loro è indifferente l’elenco nel quale un medicamento figura (cfr. commento all’art. 3sexies cpv. 1 AP-OAI).
Disposizione transitoria, cpv. 3
L’AOMS rimborserà, oltre ai medicamenti figuranti nell’ES, anche quelli figuranti nell’ES-IC (art. 52 cpv. 2 nLAMal). Con la nuova normativa, l’EFIC, l’elenco dell’AOMS per i medicamenti rimborsati dall’AI agli assicurati per un’infermità congenita fino al compimento dei 20 anni e di cui dopo quel momento gli assicurati continuano ad aver bisogno, diventerà obsoleto (cfr. commento all’art. 65 cpv. 1bis AP-OAMal). Il passaggio nell’ES o nell’ES-IC dei medicamenti attualmente figuranti nell’EFIC avverrà nel quadro del riesame delle condizioni di ammissione previsto ogni tre anni conformemente all’articolo 65d OAMal. Una volta che la verifica di tutti i medicamenti si sarà conclusa definitivamente sul piano legale, l’EFIC verrà abrogato. Questo significa che durante una fase transitoria verranno tenuti sia l’EFIC che l’ES-IC e l’ES.
Rimborso di prodotti alimentari speciali e dietetici da parte dell’AI e dell’AOMS
L’AI rimborsa sia prodotti alimentari speciali che prodotti dietetici. La CPSI riporta diversi elenchi, che al momento non risultano tuttavia aggiornati. In questi elenchi non figurano né i
116 RS 172.021