Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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Art. 132c
Art. 132c cpv. 1
Per i salariati assicurati obbligatoriamente la prestazione è graduata in funzione della capacità al lavoro recuperata (art. 25 cpv. 3 OAINF). Per l’AINF-AI non è prevista alcuna graduazione della prestazione. Non si avrà più diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni se il provvedimento dell’AI sarà o potrebbe essere ripreso, nel qual caso l’eventuale diritto successivo all’indennità giornaliera dell’AI sarà deciso secondo le regole di quest’ultima assicurazione.
Art. 132c cpv. 2
Secondo l’articolo 17 capoverso 4 nLAINF, l’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni corrisponde all’indennità giornaliera netta dell’AI. All’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni va pertanto aggiunta la prestazione per i figli di cui all’articolo 23bis LAI.
Art. 132d
L’assicurazione delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF includerà diverse categorie di assicurati, il che comporterà anche una certa eterogeneità nel calcolo dei premi.
Art. 132d cpv. 1
Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF che percepiscono un’indennità giornaliera dell’AI, i premi saranno riscossi in per mille del guadagno assicurato.
Art. 132d cpv. 2
Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF che percepiscono una rendita dell’AI, i premi saranno calcolati in funzione dell’importo della rendita. Nel calcolo dei premi andrà considerato che l’assicurazione contro gli infortuni non versa alcuna indennità giornaliera.
Art. 132d cpv. 3
Gli assicurati non dovranno partecipare al finanziamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali. Il calcolo delle quote dei premi per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF cagionerebbe all’AI un onere amministrativo assolutamente sproporzionato rispetto alle entrate o ai risparmi che realizzerebbe.
Art. 132d cpv. 4
Entrambe le parti avranno il diritto di chiedere una modifica delle aliquote dei premi, il che permetterà di tenere conto dell’esperienza acquisita in materia di rischi nel calcolo dei premi. Questa soluzione corrisponde a quella prevista nell’assicurazione contro gli infortuni per i disoccupati.
Art. 132d cpv. 5
Una modifica delle aliquote dei premi richiede l’aggiornamento nel preventivo dei fondi soggetti alla legge sui sussidi, ragion per cui occorre un certo periodo di preparazione prima della decisione. Questa procedura corrisponde a quella prevista nell’assicurazione contro gli infortuni per i disoccupati.
Art. 132d cpv. 6
L’articolo 66a capoverso 3 nLAI impone all’AI di mettere a disposizione della Suva, in forma anonimizzata, i dati personali necessari per l’analisi dei rischi. Dal canto suo, la Suva allestirà una statistica dei rischi che potrà essere considerata quale esperienza acquisita ai fini del calcolo dei premi (cfr. cpv. 4). Questa procedura corrisponde a quella prevista nell’assicurazione contro gli infortuni per i disoccupati.