Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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Art. 132
Art. 132 cpv. 1
Nella LAINF l’inizio e la fine dell’assicurazione per i salariati assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sono disciplinati in modo generale. Per l’assicurazione delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF (assicurazione delle persone che seguono provvedimenti dell’AI; AINF-AI), l’inizio e la fine va disciplinata in modo specifico.
L’inizio dell’AINF-AI è fissato per analogia alla regolamentazione per i salariati assicurati obbligatoriamente, basandosi sull’inizio del provvedimento invece che sull’inizio del rapporto di lavoro. Di conseguenza, se un provvedimento dell’AI non potrà essere seguito, pur essendo stato concesso mediante decisione formale, non nascerà alcuna copertura assicurativa contro gli infortuni. Affinché le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF inizino ad essere assicurate, dovranno almeno essersi avviate verso il luogo in cui si svolge il provvedimento.
Art. 132 cpv. 2
La fine dell’AINF-AI dovrà essere disciplinata diversamente rispetto a quella dell’assicurazione obbligatoria dei salariati, dato lo stretto legame con i provvedimenti dell’AI.
Art. 132a
Art. 132a cpv. 1
Il guadagno assicurato ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 LAINF di cui all’articolo 11 capoverso 3 nLAI non corrisponde alla somma dei salari di cui all’articolo 132d AP-OAINF, bensì al salario determinante in caso di infortunio. Quest’ultimo funge da base per il calcolo delle prestazioni in contanti dell’assicurazione contro gli infortuni.
L’importo dell’indennità giornaliera di questa assicurazione corrisponde, in caso di infortunio, all’indennità giornaliera dell’AI riscossa in precedenza, ragion per cui per il calcolo del guadagno assicurato l’indennità giornaliera versata va convertita in importo al 100 per cento.
Art. 132a cpv. 2
Le modalità di calcolo previste all’articolo 23 capoverso 6 AINF si applicheranno anche alle persone che non hanno diritto né a un’indennità giornaliera dell’AI né a una rendita dell’AI.
Art. 132a cpv. 3
L’ufficio AI dovrà notificare l’infortunio alla Suva, fornendo tra l’altro le indicazioni necessarie sul guadagno assicurato.
Art. 132b
Art. 132b cpv. 1
Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF che non hanno diritto né a un’indennità giornaliera dell’AI né a una rendita dell’AI, per il calcolo dell’indennità giornaliera ci si baserà sul guadagno assicurato determinato secondo l’articolo 132a capoverso 2 AP-OAINF.
Art. 132b cpv. 2
Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF che percepiscono un’indennità giornaliera dell’AI, si considererà quale base per il calcolo delle rendite, a titolo di guadagno assicurato, il reddito dell’attività lucrativa su cui l’ufficio AI si è fondato per calcolare l’indennità giornaliera.
Art. 132b cpv. 3
Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF che non hanno diritto né a un’indennità giornaliera dell’AI né a una rendita dell’AI, per il calcolo delle rendite ci si baserà sul guadagno assicurato determinato secondo l’articolo 132a capoverso 2 AP-OAINF.