Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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3.8 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull’assicurazione contro la disoccupazione

Art. 120a

Il nuovo articolo 120a AP-OADI disciplina la procedura per il conteggio delle indennità giornaliere – compresi i contributi alle assicurazioni sociali e le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – di cui l’AI assumerà le spese conformemente all’articolo 94a nLADI.

Art. 120a cpv. 1

Secondo questo capoverso, l’assicurazione contro la disoccupazione, tramite il suo ufficio di compensazione, potrà esercitare il proprio diritto al rimborso entro la fine di gennaio

dell’anno successivo presentando all’UCC un conteggio annuale delle spese a carico del Fondo di compensazione AI.

Art. 120a cpv. 2

Per poter essere confrontato con i dati delle rendite d’invalidità ridotte o soppresse, il conteggio dovrà contenere un elenco dettagliato dei casi e almeno indicazioni circa l’importo da rimborsare, il numero AVS degli assicurati in questione, il numero delle indennità giornaliere pagate, i contributi alle assicurazioni sociali e le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Art. 120a cpv. 3

L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione trasmetterà all’UFAS, in concomitanza con l’invio all’UCC, una copia del conteggio di cui al capoverso 1.

Art. 120a cpv. 4

L’UCC verificherà il conteggio dettagliato trasmessogli dall’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e rimborserà le prestazioni contabilizzandole su un nuovo conto del Fondo di compensazione AI.

3.9 Ordinanza del DFI sulle infermità congenite

Art. 1

L’OIC viene abrogata e riformulata quale ordinanza dipartimentale (OIC-DFI). In futuro i criteri per l’ammissione di un’infermità congenita nell’elenco delle infermità congenite saranno disciplinati nell’OAI (cfr. art. 3 cpv. 1–5, 3bis, 3ter AP-OAI). Poiché in quanto ordinanza dipartimentale l’OIC-DFI potrà essere modificata dal DFI, quest’ultimo avrà anche la competenza di riconoscere quali infermità congenite ai sensi dell’AI infermità che cagionano spese superiori a 3 milioni di franchi. Questo sarà possibile d’ufficio o in seguita a una richiesta, che potrà essere inoltrata mediante l’apposito modulo pubblicato dall’UFAS.

Art. 2

L’OIC-DFI dovrà entrare in vigore simultaneamente alla modifica dell’OAI del (data di adozione della modifica dell’OAI).

Allegato

Nell’allegato dell’OIC-DFI figurerà l’elenco delle infermità congenite. Le modifiche rispetto all’allegato dell’OIC sono illustrate in forma sinottica in allegato al presente rapporto.