Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 90Fedlex · Rapporto esplicativo

4. Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

Di seguito viene illustrato in che misura le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale delle disposizioni d’esecuzione si discostano da quelle della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI (revisione di legge)119.

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

a) Ripercussioni finanziarie

Data la separazione della quota a carico della Confederazione dall’evoluzione delle uscite dell’AI, l’aumento o la diminuzione di queste uscite non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione.

Riduzione individuale dei premi

La Confederazione versa un sussidio per la riduzione individuale dei premi nel settore dell’AOMS pari al 7,5 per cento delle spese lorde dell’assicurazione (art. 66 cpv. 2 LAMal). Con il presente progetto di modifica, i risparmi della Confederazione in questo ambito risulteranno inferiori e ammonteranno a meno di 1 milione di franchi, dato che i risparmi previsti nell’AOMS, pari a 9 milioni di franchi (cfr. n. 3.3), saranno inferiori a quanto inizialmente previsto.

Commissione extraparlamentare per la garanzia della qualità delle perizie mediche

La nuova commissione extraparlamentare per la garanzia della qualità delle perizie mediche istituita dal Parlamento farà capo al DFI e l’organo specializzato incaricato del disbrigo dei suoi affari (segreteria ai sensi dell’art. 8ibis OLOGA) sarà accorpato all’UFAS. Di conseguenza, l’UFAS sarà responsabile per il finanziamento della commissione (art. 8e cpv. 2 lett. j e k OLOGA).

Considerate le notevoli conoscenze tecniche dei futuri membri della commissione e il fatto che questa dovrà prendere decisioni importanti per la garanzia della qualità, la commissione va classificata nella categoria di indennizzo G2 secondo l’articolo 8n capoverso 1 lettera b OLOGA. Ai suoi membri spetterà dunque un’indennità giornaliera di 400 franchi. Ipotizzando cinque o sei sedute all’anno, le spese per gli indennizzi dovrebbero ammontare a circa 35 000 franchi.

Nell’ambito della sua attività, la commissione tratterà ed esaminerà dal punto di vista scientifico anche aspetti tecnici della garanzia della qualità. Inoltre, verificherà e valuterà i risultati delle perizie mediche nelle assicurazioni sociali per potersi esprimere sulla loro qualità. A tal fine, dovrà conferire mandati di ricerca a esperti scientifici esterni o istituti. Per questi mandati sono stimati costi supplementari pari a circa 100 000 franchi all’anno, a seconda dei mandati.

b) Ripercussioni sull’effettivo del personale

Le risorse di personale indicate nel messaggio sull’ulteriore sviluppo dell’AI comprendono 6,3 ETP per l’UFAS. Il Consiglio federale ha stanziato i mezzi necessari nel quadro di una valutazione globale delle risorse nel settore del personale del 2020 e li ha iscritto nel preventivo 2021 (3 ETP) e nei piani finanziari (6,3 ETP). Sono inoltre previsti 2 ETP per l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, che fa capo all’UCC (che saranno iscritti a bilancio dall’UCC nel preventivo 2022). Tutti i posti previsti (8,3 ETP) saranno finanziati dal Fondo di compensazione AI e non andranno quindi a incidere sul bilancio.

119 Per le ripercussioni per l’AI cfr. UFAS, Finanzielle Auswirkungen (Weiterentwicklung der IV) im Jahr 2030, 2020; disponibile (anche in francese) all’indirizzo https://www.parlament.ch/centers/documents/de/finanzielle-auswirkungen-weiterentwicklung-iv- 2030-d.pdf.