Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine

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determinati in modo attendibile. Secondo l’organo assicurativo, questi principi vanno assolutamente sanciti a livello di ordinanza, in un capoverso distinto. La questione del reddito inferiore alla media potrebbe essere disciplinata in tale capoverso anziché al capoverso 6 lettera c.

VD formula due osservazioni sul commento al capoverso 2. In primo luogo fa notare che una persona può conseguire un AFC o un CFP in un contesto particolare, senza essere idonea al collocamento nel mercato del lavoro primario. In questi casi sarebbe opportuno poter applicare l’articolo 26 capoverso 4 AP-OAI, purché la persona fosse già invalida quando ha iniziato la formazione. Secondariamente, per quanto concerne la valutazione del grado d’invalidità di persone che hanno conseguito un CFP, VD ritiene problematico applicare il livello di competenza 2 della RSS, una prassi che peraltro è stata messa in discussione in una sentenza del Tribunale federale (9C_668/2019 del 3 marzo 2020).

Rechtsberatung UP chiede di adeguare l’articolo 26 capoverso 1 AP-OAI in modo che il reddito conseguito prima dell’invalidità funga da base anche nei casi in cui la perdita del posto di lavoro è dovuta a motivi estranei alla malattia o all’invalidità e giustifica la sua richiesta spiegando che nella maggior parte dei casi è altamente probabile che la persona assicurata possa conseguire un reddito pari a quello che percepiva prima di perdere il posto di lavoro. In questo modo gli assicurati altamente qualificati con un reddito superiore ai 200 000 franchi, per i quali non esiste nessuna tabella dei salari, non sarebbero più svantaggiati. Secondo Rechtsberatung UP l’articolo 26 capoverso 3 AP-OAI andrebbe modificato in modo tale che si possa considerare l’esperienza professionale ipotetica al momento della conclusione della seconda formazione. A motivazione della richiesta, l’organizzazione spiega che se avesse potuto concludere la prima formazione, l’assicurato disporrebbe di una certa esperienza professionale qualora ne intraprendesse una seconda. La disposizione d’ordinanza deve garantire la possibilità di tenere conto di questa evoluzione del reddito determinata dagli anni di servizio.

Assicurati invalidi dalla nascita o precoci (art. 26 cpv. 4 AP-OAI)

Secondo SZ, OW, GL, GR, AG, TG, NE, GE, JU, CUAI, Suva e Rechtsberatung UP la formulazione «in deroga all’articolo 25 capoverso 3, sono impiegati soltanto valori indipendenti dall’età» è in contraddizione con il tenore dell’articolo 25 capoverso 3 AP-OAI in virtù del quale devono essere utilizzati valori indipendenti dall’età. I Cantoni, la CUAI e la Suva sono dell’avviso che il testo debba menzionare esplicitamente l’obbligo di utilizzare valori indipendenti dall’età e dal sesso. Diversamente dai Cantoni, dalla CUAI e dalla Suva, Rechtsberatung UP ritiene che si debba rinunciare a utilizzare valori indipendenti dall’età nella determinazione dei redditi di confronto (v. l’osservazione riguardo all’art. 25 cpv. 3 AP-OAI). La Suva vorrebbe che l’articolo 26 capoverso 4 AP-OAI specificasse, come spiegato nel commento, che per gli invalidi dalla nascita e per quelli precoci ci si deve basare sul valore totale di tutti i settori economici e sul totale per tutti i livelli di competenze.

VS si è espresso sul commento alla disposizione. A suo avviso la spiegazione relativa alla mancata considerazione dei valori differenziati a seconda del sesso è incomprensibile e crea una disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri assicurati per i quali il sesso è determinante per la scelta dei valori da considerare.

PSS e USS sono contrari alla proposta di considerare soltanto le persone che, a causa dell’invalidità, non hanno potuto iniziare una formazione professionale. Questa disposizione dovrebbe applicarsi anche alle persone che iniziano una formazione e che eventualmente la concludono ma che, a causa della loro disabilità, non possono conseguire lo stesso reddito di una persona con la medesima formazione ma senza disabilità. Secondo la prassi vigente del Tribunale federale e dell’Amministrazione, queste persone sarebbero coperte dall’attuale articolo 26 capoverso 1 OAI. La nuova regolamentazione non dovrebbe implicare una deroga dalla prassi attuale. Ne conseguirebbe un importante peggioramento che scoraggerebbe le persone invalide dalla nascita o precoci a iniziare una formazione, il che sarebbe insensato