Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 43Fedlex · Rapporto sui risultati

di senso e scopo in tutti i Cantoni in cui i salari sono di regola inferiori alla media svizzera (tra cui il Vallese). In tal caso, infatti, si continuerebbe a confrontare il reddito senza invalidità di una data regione (corrispondente al salario minimo del settore) e inferiore alla media svizzera con il reddito con invalidità fondato su tale media, con la conseguenza che un assicurato invalido potrebbe (spesso) guadagnare di più rispetto a quando era in salute.

Secondo SZ, OW, GL, AI, GR, AG, TG, JU e CUAI, il tasso a partire dal quale un reddito è inferiore alla media deve essere definito non solo per il reddito senza invalidità, ma anche per quello con invalidità (art. 26 cpv. 6 lett. b AP-OAI), al fine di evitare disparità di trattamento nel caso in cui la differenza rispetto alla media diverge notevolmente tra il reddito senza invalidità e quello con invalidità.

GE accoglie con favore il fatto che l’ufficio AI non debba più determinare i fattori (estranei o no all’invalidità) che hanno motivato il conseguimento di un salario inferiore alla media. A suo avviso, tuttavia, la soluzione proposta all’articolo 26 capoverso 6 lettera b OP-OAI è penalizzante nel caso ipotetico di un assicurato che percepisce un reddito d’invalido (effettivo) inferiore alla media a causa di fattori (estranei all’invalidità) diversi da quelli che hanno determinato il versamento di un salario inferiore alla media prima del danno alla salute. In questa situazione l’assicurato sarebbe svantaggiato pur avendo fatto sforzi per reintegrarsi.

Secondo la Suva, la limitazione di cui all’articolo 26 capoverso 6 lettera b AP-OAI è obsoleta in quanto il reddito con invalidità effettivamente conseguito è sempre influenzato anche da fattori estranei all’invalidità. Nel confronto tra il reddito effettivo con invalidità e il reddito effettivo senza invalidità, i fattori estranei all’invalidità verrebbero in ogni caso considerati in ugual misura per entrambi i redditi, di modo che non vi è spazio per un’ulteriore parallelizzazione.

PES, Travail.Suisse, AGILE, IH nonché le organizzazioni private d’aiuto agli invalidi e altre organizzazioni interessate che si associano alla posizione di AGILE e IH si compiacciono del fatto che in futuro la parallelizzazione secondo l’articolo 26 capoverso 5 AP-OAI verrà effettuata automaticamente. Questi partecipanti rilevano tuttavia che la parallelizzazione non può sostituire la deduzione dovuta al danno alla salute effettuata sul reddito con invalidità, visto che la parallelizzazione si basa sul reddito lavorativo inferiore alla media conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Reputano inoltre positivo il fatto che le nuove disposizioni permettano di tenere meglio conto della situazione particolare degli indipendenti nella determinazione del reddito senza invalidità. Approvano in particolare la considerazione nel commento all’articolo 26 capoverso 6 lettera c AP-OAI secondo cui, soprattutto nei casi in cui l’impresa è ancora molto giovane, i redditi dei primi anni non sono rappresentativi e si deve quindi far ricorso a valori statistici. Anche l’USS approva la parallelizzazione automatica, purché i redditi effettivamente conseguiti siano inferiori alla media di più del 5 per cento.

L’UCS chiede di valutare se, con la soppressione della deduzione dovuta al danno alla salute e la parallelizzazione automatica, la situazione finanziaria degli assicurati non sarà migliore rispetto a quella di cui beneficiano con la regolamentazione vigente. L’associazione è inoltre dell’avviso che la possibilità di una deduzione dovuta al danno alla salute debba assolutamente essere mantenuta per le persone che, secondo l’articolo 26 capoverso 6 AP-OAI, non possono beneficiare di una parallelizzazione. In caso contrario vi è il rischio, per un’ampia cerchia di assicurati, che nella valutazione del grado d’invalidità non vengano minimamente considerati i fattori (prevalentemente economici) che incidevano negativamente sul reddito già prima dell’insorgere del danno alla salute, come ad esempio un livello salariale basso sul piano regionale, la categoria di permesso di soggiorno o la nazionalità, nonché condizioni personali quali le carenze linguistiche, la mancanza di una formazione professionale o l’età.

In linea di principio GDS e Rechtsberatung UP sono favorevoli alla parallelizzazione, ma auspicano che si rinunci al limite del 5 per cento. L’articolo 26 capoverso 5 AP-OAI andrebbe adeguato in modo che, se è inferiore al salario usuale nel settore, il reddito senza invalidità corrisponda al valore centrale della RSS usuale nel settore. Secondo Rechtsberatung UP, il limite generalizzato del 95 per cento non permette di evitare «gradi d’invalidità negativi» (ossia