Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 45Fedlex · Rapporto sui risultati

Computo del reddito effettivamente conseguito quale reddito con invalidità (art. 26bis cpv. 1 AP-OAI)

Per SZ, OW, GL, GR, AG, TG, VS, NE, TI e CUAI, le spiegazioni relative all’articolo 26bis capoverso 1 AP-OAI risultano in contraddizione con l’articolo 25 capoverso 1 lettera b OAI, in quanto non è chiaro se sarà ancora possibile tenere in considerazione le quote di salario sociale. Secondo OW, GL, GR, AG, TG, VS, NE, TI e CUAI, la questione del computo del salario effettivo si pone regolarmente anche per i lavoratori indipendenti che dopo l’insorgere dell’invalidità continuano a versarsi la retribuzione precedente o un salario troppo elevato. Tali situazioni andrebbero chiarite.

NE, GE, JU e CUAI fanno peraltro notare che, contrariamente ai commenti alla disposizione, la formulazione dell’articolo 26bis capoverso 1 AP-OAI suggerisce che, qualora la capacità funzionale residua non venga sfruttata, il reddito con invalidità debba essere determinato su altre basi. Per evitare qualsiasi confusione, propongono di modificare la formulazione precisando che, se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, questo gli va computato quale reddito con invalidità, se necessario estrapolandolo in funzione della capacità funzionale residua. VD considera problematica la nozione di «capacità funzionale» poiché inerente esclusivamente all’aspetto medico, e dunque propone di sostituirla con «capacità al guadagno».

Secondo la Suva, nell’articolo 26bis capoverso 1 AP-OAI manca un riferimento esaustivo all’obbligo di ridurre il danno. Sfruttare al meglio la capacità funzionale non è considerato sufficiente: quest’ultima deve essere anche valorizzata nel migliore dei modi per poter computare il reddito lavorativo concretamente conseguito come reddito con invalidità. La Suva auspica pertanto una modifica in tal senso del capoverso 1.

Per PSS, PES, Travail.Suisse, USS, IH, AGILE, Cap-Contact faîtière, le suddette organizzazioni private d’aiuto agli invalidi e altre organizzazioni interessate che condividono le osservazioni di AGILE e IH, le persone con disabilità, siccome incontrano maggiori difficoltà a trovare un impiego e risultano molto più spesso disoccupate o sottoccupate rispetto a chi non soffre di disabilità, dovrebbero poter disporre di un margine di manovra per sfruttare la loro capacità funzionale e adeguarsi alle condizioni del mercato del lavoro. A sostegno di tale tesi, questi partecipanti citano lo studio di Guggisberg et al. 2021. Essi chiedono che nell’articolo 26bis capoverso 1 AP-OAI si tenga conto del fatto che queste persone potrebbero vedersi costrette ad accettare un posto di lavoro con un salario inferiore pur di rimanere nel mercato del lavoro.

Per Rechtsberatung UP, la formulazione «al meglio» è imprecisa, poco specifica e non offre abbastanza indicazioni sui criteri da adottare nella prassi. In linea di massima non occorre stabilire requisiti rigidi, poiché nella maggior parte dei casi è poco probabile che un assicurato si accontenti di un salario «insufficiente». Rechtsberatung UP chiede di adeguare la disposizione in modo tale che il reddito conseguito venga per principio computato quale reddito con invalidità, a meno di indizi concreti che l’assicurato non stia sfruttando la sua capacità funzionale residua in maniera ragionevolmente esigibile in base alle circostanze del caso.

Computo del reddito statistico quale reddito con invalidità (art. 26bis cpv. 2 AP-OAI)

SZ, OW, GL, AI, GR, TG, TI, VS, JU e CUAI sottolineano che i lavoratori indipendenti senza disabilità spesso lavorano nettamente più a lungo dell’orario «usuale nelle aziende». Specialmente per gli indipendenti che in questo modo hanno conseguito un reddito molto elevato, si pone la questione di quale grado d’occupazione (massimo) computare in caso di malattia. I Cantoni summenzionati e la CUAI auspicano un’aggiunta al riguardo nelle direttive.

Secondo la Suva, il coordinamento tra i capoversi 1 e 2 dell’articolo 26bis AP-OAI è lacunosa. Pertanto chiede che nel capoverso 2 venga anche disciplinata la fattispecie per cui un reddito concretamente conseguito non può essere computato perché l’obbligo di ridurre il danno non è stato adempiuto. Va inoltre esplicitamente regolamentata l’eventualità di un grado d’occupa-