Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine
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zione superiore al 100 per cento. Per la Suva occorre inoltre adeguare il tenore del capoverso 2 in modo tale che, per gli assicurati invalidi dalla nascita o precoci, il reddito con invalidità venga determinato in base a valori non differenziati a seconda del sesso (in analogia all’art. 26 cpv. 4 AP-OAI).
PSS, PES, Travail.Suisse, USS, IH, AGILE, VASK Svizzera, le suddette organizzazioni private d’aiuto agli invalidi e altre organizzazioni interessate che condividono le osservazioni di AGILE e IH sono contrari alla soppressione della deduzione dovuta al danno alla salute, considerata l’unico fattore di correzione in grado di tenere conto dei requisiti specifici del reddito con invalidità, anche perché le tabelle della RSS non rispecchiano le prospettive salariali delle persone con un danno alla salute. Secondo VS, l’abolizione della deduzione dovuta al danno alla salute rischia, nei «Cantoni poveri», di acuire lo scarto tra il reddito senza invalidità effettivamente conseguito prima dell’insorgere del danno alla salute e il reddito con invalidità ragionevolmente esigibile calcolato in funzione dei valori centrali svizzeri, il che potrebbe comportare un aumento del numero di assicurati invalidi con un reddito superiore a quello conseguito prima dell’insorgere del danno alla salute. Anche per VD, rinunciare a tale deduzione nella forma prevista fino a oggi dal Tribunale federale pone dei problemi. Secondo ZH e BS, la deduzione dal salario statistico potrà essere soppressa soltanto quando saranno disponibili tabelle salariali adeguate alle esigenze dell’AI.
Rechtsberatung UP ritiene non appropriato basarsi sulla RSS per determinare il reddito con invalidità e pertanto, citando a sostegno lo studio di Guggisberg et al. 2021, chiede di introdurre nell’articolo 26bis capoverso 2 AP-OAI una deduzione generalizzata del 17 per cento dal salario mediano finché l’UST non rileverà ed elaborerà dati salariali inerenti ai beneficiari di rendite AI e alle persone con un danno alla salute.
Deduzione per attività lucrativa a tempo parziale dovuta all’invalidità (art. 26bis cpv. 3 AP-OAI)
Secondo VD, una deduzione automatica in caso di lavoro a tempo parziale è inappropriata e priva di riscontri statistici. Per contro, SZ, OW, GL, AI, GR, TG, NE, JU e CUAI al contrario sono d’accordo con l’introduzione di una deduzione automatica, ma auspicano che la deduzione del 10 per cento per attività lucrativa a tempo parziale prevista dall’articolo 26bis capoverso 3 AP-OAI venga applicata solo se, dopo l’insorgere dell’invalidità, l’assicurato può lavorare soltanto con un grado d’occupazione inferiore al 50 per cento (e non «pari o inferiore al 50 per cento»). I Cantoni summenzionati, VS, TI e CUAI chiedono inoltre di introdurre nell’articolo 26bis capoverso 3 AP-OAI un’indicazione che escluda ulteriori deduzioni.
VS fa notare che fino a oggi questa deduzione veniva applicata agli uomini in quanto questi ultimi guadagnano proporzionalmente di meno lavorando a tempo parziale e non a tempo pieno (al contrario delle donne). La rigidità di questa deduzione forfettaria prevista all’articolo 26bis capoverso 3 AP-OAI non consente di correggere tale disparità.
Per GE, non è chiaro se questa deduzione si applichi anche alla valutazione dell’invalidità (nella sfera professionale) delle persone che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale ai sensi dell’articolo 27bis AP-OAI se il loro grado d’occupazione dopo l’insorgere dell’invalidità corrisponde a quello che avrebbero in assenza di un danno alla salute.
PES, Travail.Suisse, AGILE, IH, le sopraccitate organizzazioni private d’aiuto agli invalidi e altre organizzazioni interessate che condividono le osservazioni di AGILE e IH approvano la deduzione forfettaria sistematica per attività lucrativa a tempo parziale. Sono però dell’avviso che una tale deduzione non debba valere soltanto in presenza di un grado d’occupazione pari o inferiore al 50 per cento, ma anche nei casi in cui un assicurato con un grado d’occupazione superiore (fino al tempo pieno) sia in grado di fornire soltanto una prestazione lavorativa pari o inferiore al 50 per cento: anche in questi casi infatti sono probabili diminuzioni salariali. Pertanto propongono un’aggiunta in tal senso nell’articolo 26bis capoverso 3 AP-OAI.
Per l’UCS, in caso di capacità al lavoro parziale pari o inferiore al 50 per cento non ha senso concedere una deduzione dovuta al danno alla salute fissata su base forfettaria al 10 per cento