Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 49Fedlex · Rapporto sui risultati
anticipo sul rendimento. Tale compito spetta all’ufficio AI al momento di determinare le attività adattate e i redditi realizzabili.
Per contro, LU e SH plaudono al fatto di tenere conto delle limitazioni causate dal danno alla salute nello stabilire la capacità funzionale. LU fa tuttavia notare che, nella prassi, non vi è una comprensione uniforme e l’attuazione da parte dei diversi attori (medici curanti, periti, SMR) risulta finora assai eterogenea, ragion per cui occorre valutare se il mandato peritale debba essere eventualmente adeguato per quanto concerne la capacità funzionale.
Siccome le limitazioni causate dal danno alla salute d’ora in poi verranno sistematicamente considerate al momento di stabilire la capacità funzionale, la deduzione massima prevista finora pari al 25 per cento potrà anche essere superata. Anche in questo caso, secondo LU occorre prestare attenzione affinché le relative valutazioni vengano motivate in maniera plausibile ed effettuate lege artis. Vanno garantite valutazioni uniformi sotto il profilo del diritto.
VS suggerisce di stralciare il termine «plausibilmente», considerato troppo vago e soggettivo e atto a suscitare controversie inutili, e di limitarsi a stabilire la necessità di una motivazione (senza criteri soggettivi). UR sottolinea che la nozione di «capacità funzionale» non è definita nella LPGA.
Secondo la Suva è probabile che l’articolo 26bis capoverso 3 AP-OAI andrà tenuto in considerazione anche per la determinazione del reddito con invalidità nell’AINF. Pertanto occorre valutare l’opportunità di completare l’OAINF con una disposizione analoga all’articolo 49 capoverso 1bis AP-OAI.
L’USI dubita che sia appropriato affidare al SMR la determinazione delle limitazioni causate dal danno alla salute, in quanto tale compito richiede una conoscenza approfondita del mercato del lavoro. Inoltre teme che, prendendo in considerazione le limitazioni causate dal danno alla salute già nel quadro della determinazione della capacità funzionale da parte del SMR, la valutazione del grado d’invalidità diventi meno trasparente. Per questi motivi, l’USI ritiene che tali limitazioni debbano anche in futuro essere accertate in separata sede, lasciando al SMR le questioni più strettamente mediche.
L’UCS domanda come si potrà garantire che il SMR tenga sistematicamente conto delle limitazioni causate dal danno alla salute. Già oggi negli atti dell’AI dovrebbero figurare motivazioni riguardo alla deduzione dovuta al danno alla salute, che in pratica però sono quasi sempre assenti. Pertanto va introdotto l’obbligo di documentare la valutazione in merito alla capacità funzionale negli atti dell’AI (in analogia alla regolamentazione vigente in materia di deduzione dovuta al danno alla salute).
Secondo PES, Travail.Suisse, AGILE, IH, le suddette organizzazioni private d’aiuto agli invalidi e altre organizzazioni interessate che condividono le osservazioni di AGILE e IH, la valutazione delle ripercussioni dei disturbi funzionali sul posto di lavoro non può costituire un compito unicamente medico. Per giudicare l’impatto di limitazioni funzionali dovute a un danno alla salute su determinate attività e ambiti lavorativi e le possibilità di valorizzare la capacità al lavoro, occorrono conoscenze specifiche dei contesti lavorativi e del mercato del lavoro. Ai fini della valutazione della capacità funzionale e delle possibilità effettive di valorizzarla sul mercato del lavoro, bisogna inoltre tenere conto dei risultati dei provvedimenti d’integrazione attuati, così da ottimizzare la transizione tra provvedimento d’integrazione e attività lucrativa. A tale riguardo, i suddetti partecipanti alla consultazione rinviano a Franziska Müller, Michael Liebrenz, Roman Schleifer, Christof Schwenkel, Andreas Balthasar, Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung, 2020, e propongono un’aggiunta all’articolo 49 capoverso 1bis AP-OAI la quale sancisca che, per stabilire la capacità funzionale, il SMR deve collaborare a stretto contatto con i medici curanti, con gli specialisti della medicina del lavoro e dell’integrazione nonché con i datori di lavoro.
Rechtsberatung UP chiede di specificare nell’articolo 49 capoverso 1bis AP-OAI che, per la valutazione della plausibilità, devono valere gli stessi requisiti applicati alle perizie (ossia com-