Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine

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impossibile in assenza di mansioni consuete effettivamente esercitate al momento determinante.

Al contrario dei Cantoni menzionati in precedenza, BE non condivide le motivazioni addotte nel rapporto esplicativo a favore della soppressione dello statuto di «assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale senza mansioni consuete». A suo avviso, un trattamento differenziato tra lavoratori a tempo parziale con e senza mansioni consuete assicurate è appropriato e corrisponde anche all’espressa volontà del legislatore (art. 28a cpv. 3 LAI). Inoltre sottolinea che attualmente il metodo definito dal Tribunale federale per la determinazione del grado d’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale senza mansioni consuete non è disciplinato nell’ordinanza, ma unicamente in direttive dell’UFAS, una situazione che appare insoddisfacente sotto il profilo della certezza del diritto. BE chiede pertanto di lasciare invariato l’attuale articolo 27bis capoverso 1 AP-OAI e di aggiungere un apposito capoverso supplementare per rimediare a tale circostanza.

SZ, OW, GL, GR, TG, NE e CUAI chiedono di riformulare l’articolo 27bis capoverso 2 lettera b AP-OAI, giudicando incomprensibile il tenore proposto.

Analogamente ai Cantoni, PES, Travail.Suisse, USS, AGILE, IH, Cap-Contact faîtière, CDOS, le sopraccitate organizzazioni private d’aiuto agli invalidi e altre organizzazioni interessate che condividono le osservazioni di AGILE e IH approvano la soppressione dello statuto di «assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale senza mansioni consuete». In aggiunta chiedono però una disposizione transitoria affinché la rendita degli assicurati occupati a tempo parziale il cui diritto è stato valutato tra il 1° gennaio 2018 e il 1° gennaio 2022 (data prevista dell’entrata in vigore della modifica in questione) senza mansioni consuete complementari venga adeguata al nuovo sistema mediante revisioni d’ufficio.

In relazione alla soppressione dello statuto di «assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale senza mansioni consuete», l’ASE domanda come vengono esattamente presi in considerazione i lavori domestici e l’educazione dei figli in caso di attività «miste».

Tenere sistematicamente conto delle limitazioni causate dal danno alla salute nello stabilire la capacità funzionale (art. 49 cpv. 1bis AP-OAI)

In merito alla considerazione delle limitazioni causate dal danno alla salute al momento di stabilire la capacità funzionale, si sono espressi dieci Cantoni, CUAI, Suva, PES, UCS, USI, Travail.Suisse, numerose organizzazioni private d’aiuto agli invalidi e altre organizzazioni interessate. Per alcuni partecipanti alla consultazione, la regolamentazione proposta è inutile in quanto non sancisce nulla che non si possa già desumere dal diritto sovraordinato e dai principi generali del diritto. Secondo altri occorre aggiungere che, per stabilire la capacità funzionale, il servizio medico regionale (SMR) deve collaborare a stretto contatto con i medici curanti, con gli specialisti della medicina del lavoro e dell’integrazione nonché con i datori di lavoro.

OW, NW, GL, GR, TG, NE e CUAI ritengono che il capoverso in questione non stabilisca nulla che non si possa già inferire dal diritto sovraordinato e dai principi generali del diritto, per cui ne auspicano lo stralcio.

Con il venir meno della possibilità di concedere una deduzione supplementare dovuta al danno alla salute dal reddito con invalidità e di tenere pienamente conto delle ripercussioni della disabilità sull’attività lucrativa nell’ambito del profilo medico di resistenza e di esigibilità, secondo AG la grande sfida consisterà nel garantire l’uniformità delle valutazioni mediche. La deduzione dovuta al danno alla salute finora è stata una questione giuridica e non medica, e ciò dovrebbe in linea di massima rimanere così. Per AG, la considerazione degli aspetti legati all’attuale deduzione deve confluire nella valutazione medica della capacità funzionale, un compito che non spetta in ogni caso al SMR. La formulazione deve quindi essere modificata in tal senso.

Anche VD è dell’avviso che la riduzione correlata alle limitazioni funzionali non rientri nella competenza dei medici. Senza conoscere la professione, un medico non può pronunciarsi in