Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine
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pletezza dell’accertamento dei fatti, conoscenza di tutti gli atti pregressi, assenza di contraddizioni nel rapporto del SMR e motivazione di giudizi discordanti). Inoltre auspica l’introduzione di un riferimento alla qualifica professionale dei medici dei SMR a livello di ordinanza, al fine di evitare che un ortopedico valuti ad esempio quadri clinici di natura psichiatrica.
Revisione del diritto alla rendita AI per gli assicurati invalidi dalla nascita o precoci (di-
sposizione transitoria, lett. b)
Per SZ, OW, GL, GR, AG, TG, VS, NE, TI e CUAI, una revisione ha senso soltanto per gli assicurati che non beneficiano ancora di una rendita intera. Per giunta considerano poco chiara la situazione in caso di revisione per gli «invalidi precoci» di età superiore ai 30 anni, e domandano se sia possibile adeguare il reddito senza invalidità soltanto se esiste un altro motivo di revisione secondo l’articolo 17 LPGA. Ritenendo inoltre poco chiara la procedura di revisione nel caso in cui un assicurato che ha seguito una formazione secondo la LFPr sia stato precedentemente considerato come invalido precoce, chiedono una precisazione della disposizione transitoria in tal senso. Anche JU reputa che la formulazione delle disposizioni transitorie lasci delle questioni in sospeso per quanto riguarda gli invalidi precoci.
Considerazione dei contributi AVS/AI versati per l’aumento della rendita AI (proposta di aggiungere un nuovo art. 32ter OAI)
PES, Travail.Suisse, AGILE, IH, le suddette organizzazioni private d’aiuto agli invalidi e le altre organizzazioni interessate che condividono le osservazioni di AGILE e IH fanno notare che i beneficiari di una frazione di rendita d’invalidità che continuano a esercitare un’attività lucrativa a tempo parziale devono anche continuare a versare i contributi AVS/AI. In caso di un successivo peggioramento dello stato di salute e di un aumento della rendita AI, tali contributi non incidono però sulla rendita. In circostanze del genere, quale base di calcolo per la rendita AI viene preso in considerazione unicamente il reddito lavorativo medio determinante all’insorgere dell’invalidità parziale.
I suddetti partecipanti alla consultazione chiedono pertanto di introdurre un nuovo articolo nell’OAI che sancisca che, in caso di un aumento della rendita AI, i contributi AVS/AI versati si ripercuotono su quest’ultima, se ciò risulta più favorevole per gli assicurati.