Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine

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alcune voci critiche, tra cui in particolare il PSS, considerano le disposizioni previste soltanto un primo passo nella giusta direzione. Dal canto loro, le organizzazioni d’aiuto agli invalidi deplorano che non sia stato affrontato con decisione il problema delle «pecore nere» tra i periti e i centri peritali, problema sollevato nel rapporto peritale e noto sia all’opinione pubblica che all’UFAS. Secondo IH e numerose altre organizzazioni d’aiuto agli invalidi, questi periti devono essere sistematicamente controllati e, all’occorrenza, interdetti dal lavorare per l’AI.

3.7.2 In dettaglio

Elenco pubblico dei periti incaricati (art. 41b AP-OAI)

In merito alla tenuta di un elenco pubblico dei periti incaricati sono pervenuti in totale 77 pareri, in generale unanimemente favorevoli a regole chiare in questo campo. I numerosi riscontri includono considerazioni e proposte di aggiunte di svariata natura sui singoli aspetti disciplinati dalla disposizione in questione.

Diversi partecipanti chiedono lo stralcio delle disposizioni contenute nell’articolo 41b capoverso 1 lettera c numeri 3 e 4 AP-OAI. AG, FR e CEMED SA si oppongono al rilevamento del numero di perizie oggetto di una decisione di un tribunale prevista dal numero 3, in quanto il rapporto costi-benefici di una tale operazione è considerato sfavorevole. Quasi tutti i partecipanti alla consultazione che si sono espressi al riguardo, tra cui la maggioranza dei Cantoni, la CUAI e diverse associazioni di categoria, chiedono, per svariati motivi (assenza di una base legale; lesione dei diritti personali dei periti; nessun valore aggiunto per la valutazione della qualità delle perizie e la loro attribuzione; ragioni amministrative, dato che gli uffici AI che tengono l’elenco non dispongono di tali informazioni), di stralciare l’indicazione del rimborso complessivo prevista dal numero 4.

VD e AG sottolineano gli oneri che il rilevamento di questi dati comporterebbe per gli uffici AI. AG chiede pertanto che i dati da rilevare, il loro utilizzo e i relativi effetti attesi siano chiaramente definiti e che i relativi processi vengano digitalizzati.

Dati contenuti nell’elenco (art. 41b cpv. 1 AP-OAI)

Per quanto riguarda i dati di cui all’articolo 41b capoverso 1 lettera b AP-OAI, Rechtsberatung UP suggerisce che per ogni centro peritale vengano menzionati in aggiunta i periti impiegati e la rispettiva disciplina medica, affinché si possa capire quali esperti allestiscono quante perizie monodisciplinari, bidisciplinari e pluridisciplinari per quale centro peritale.

Per AG occorre specificare il momento del rilevamento delle perizie (cfr. art. 41b cpv. 1 lett. a

n. 1), ad esempio indicando la data dell’attribuzione del mandato o la data di consegna della perizia commissionata. A tale riguardo, AG afferma che una correlazione con il perito o il centro peritale sussiste unicamente se il rilevamento avviene al momento della consegna della perizia. A proposito dell’articolo 41b capoverso 1 lettera c numero 1 AP-OAI, LU vorrebbe che si precisasse cosa si intende per «numero di perizie», ossia se vadano incluse anche le perizie non prese in considerazione e le perizie di controllo. Secondo ASNP e FSP, per le perizie monodisciplinari e bidisciplinari sarebbe opportuno fornire anche una motivazione sintetica della scelta del perito.

Vari riscontri sono giunti in merito all’indicazione delle incapacità al lavoro attestate di cui all’articolo 41b capoverso 1 lettera c numero 2 AP-OAI. Per GL, GR, OW, TG, AG, NE e CUAI, le incapacità al lavoro attestate nell’ambito delle mansioni consuete sono poco rappresentative, in quanto a tale riguardo risultano determinanti gli accertamenti sul posto. AG chiede di precisare se per un centro peritale occorra indicare le incapacità al lavoro attestate da ogni perito oppure il numero totale di incapacità al lavoro attestate dal centro. Per le perizie pluridisciplinari, GE suggerisce anche di chiarire se le perizie di ciascun perito vadano conteggiate come perizie singole, se la perizia globale è già stata computata nel numero dei mandati attribuiti al centro peritale. LU preferirebbe che si parlasse di «capacità al lavoro» piuttosto che di «incapacità al lavoro». Secondo FR, SZ e CEML, le incapacità al lavoro attestate non forniscono