Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 61Fedlex · Rapporto sui risultati
periodo di transizione, già previsto dall’avamprogetto di ordinanza, venga prolungato da tre a quattro o cinque anni. FSP e ASNP si spingono ancora oltre e chiedono una cosiddetta «fase di qualificazione». In base a tale proposta, entro quattro anni dall’ottenimento del titolo di medico specialista, e dunque prima dell’acquisizione della qualificazione supplementare, i giovani medici specialisti dovrebbero avere la possibilità di allestire perizie se si annunciano a tale scopo presso la Commissione per la garanzia della qualità delle perizie mediche e si sottopongono regolarmente a una supervisione. Dopo la conclusione della formazione di medico specialista, è infatti opportuno che i giovani medici maturino una sufficiente esperienza nell’allestimento di perizie prima di poter conseguire un certificato come quello della SIM.
Fornitura di documenti secondo l’articolo 7l capoverso 4 AP-OPGA
Secondo SO, i documenti andrebbero forniti non soltanto agli assicuratori e agli organi esecutivi ma anche ai tribunali. Per SIM e FMH, il diritto di accedere a tali documenti va esteso anche agli assicurati.
IH, GELIKO, AGILE, PMS e altre organizzazioni d’aiuto agli invalidi chiedono di far pervenire i documenti in questione a un organo competente a livello nazionale da definire preventivamente, a cui spetterebbe anche la verifica dei requisiti professionali e delle prescrizioni qualitative. Tale organo avrebbe inoltre il compito di consolidare le informazioni emerse e di comunicare i relativi risultati alla Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche, in modo da agevolare quest’ultima nello svolgimento dei propri compiti di controllo. Contestualmente si auspica l’allestimento di un elenco nazionale dei periti abilitati pubblicamente accessibile.
Istituzione della Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie medi-
che (art. 7m e 7n AP-OPGA)
In merito alla composizione (art. 7m AP-OPGA) della Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche (di seguito: Commissione) sono pervenuti in totale 80 pareri, e in merito ai suoi compiti (art. 7n AP-OPGA) 63 pareri. In linea di principio, l’istituzione della Commissione è salutata con favore da tutti i partecipanti alla consultazione che si sono espressi al riguardo. I numerosi riscontri includono considerazioni e proposte di aggiunte di svariata natura sui singoli aspetti disciplinati dalle disposizioni in questione.
Considerazioni generali sull’organizzazione della Commissione
UR, CUAI, SIM, Suva e FSP sottolineano che occorre stabilire per principio a chi spetta la nomina dei membri della Commissione (ad esempio il DFI o il Consiglio federale).
Diversi partecipanti alla consultazione, tra cui AG, SIM, Medas Verband, ASNP, FMH, FSP e CEML, chiedono di chiarire le qualifiche e il profilo dei requisiti dei membri della Commissione, ad esempio stabilendo che questi devono disporre di approfondite conoscenze ed esperienza in materia di allestimento, garanzia della qualità e valutazione di perizie mediche nonché di ottime conoscenze del sistema svizzero delle assicurazioni sociali. Secondo SIM, ASNP e FSP, alla Commissione vanno attribuite ampie competenze. La ZGPP rileva che, alla luce delle elevate qualifiche richieste e della necessità di partecipare a cinque-sei riunioni all’anno, l’esborso previsto è troppo basso e non costituisce un incentivo adeguato per attrarre persone qualificate nella Commissione. Per graap, hiki e AGILE, il mandato dei singoli membri va limitato a otto anni.
Composizione della Commissione (art. 7m AP-OPGA)
Prese di posizione sono pervenute non soltanto sulla composizione, ma anche sul numero dei membri della Commissione. Il CEML raccomanda ad esempio di tenere conto delle regioni linguistiche e auspica di lasciare aperta la questione del numero di membri adottando una formulazione del tipo «almeno».
La Suva propone di definire più chiaramente e ripartire diversamente i rappresentanti delle categorie di cui all’articolo 7m lettere a–h AP-OPGA. I centri peritali menzionati alla lettera b