Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine

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Accesso ai documenti necessari (art. 7n cpv. 2 AP-OPGA)

Per UR e CUAI, la formulazione della disposizione non chiarisce a sufficienza che la Commissione può richiedere gli atti agli assicuratori, allo scopo di valutare la qualità delle perizie. Il capoverso in questione si limita a menzionare i «documenti necessari» che la Commissione può esigere: secondo il rapporto esplicativo, con questa nozione si intendono i «documenti sui processi e sulle strutture dei centri peritali». Questi ultimi però possono tutt’al più essere utili per valutare la qualità di processi e strutture, ma non per accertare la qualità delle perizie in sé, ossia la qualità dei risultati. Bisogna pertanto valutare, anche sotto il profilo della protezione dei dati, se gli assicuratori siano legittimati a fornire atti assicurativi alla Commissione.

Per graap, hiki, AGILE, FMPP, ZGPP e AGPP, occorre aggiungere che la Commissione, per la sorveglianza dell’adempimento dei criteri di cui all’articolo 7n capoverso 1 AP-OPGA, può esigere che gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali le forniscano non soltanto i documenti, ma anche le registrazioni su supporto audio necessarie. Secondo Spitex Svizzera ciò è importante soprattutto in caso di anomalie strutturali e problemi inerenti ai risultati delle perizie.

La Suva è del parere che non esista un’esplicita base legale che obblighi gli organi esecutivi (tranne gli uffici AI in base alla nuova lett. n dell’art. 57 cpv. 1 LAI) a raccogliere sistematicamente e fornire i documenti in questione: il riveduto articolo 44 capoverso 6 lettera c LPGA infatti è reputato non abbastanza concreto in tal senso. Raccogliere sistematicamente e fornire tali documenti potrebbe pertanto costituire una violazione del diritto in materia di protezione dei dati e dell’obbligo del segreto secondo l’articolo 33 LPGA.

Regolamento e metodo di lavoro (art. 7n cpv. 3 AP-OPGA)

Secondo SIM, ASNP e FSP, alla fine di ogni mandato quadriennale la Commissione dovrebbe stilare un rapporto pubblicamente accessibile sullo stato di attuazione delle sue raccomandazioni, prendendo a riferimento le linee guida per le perizie mediche e neuropsicologiche. Siccome le competenze della Commissione si limitano alla formulazione di raccomandazioni, occorre garantire che disponga perlomeno di uno «strumento di reporting» autonomo indipendente dall’Amministrazione. La Commissione dovrebbe inoltre riferire in particolare sul grado di attuazione delle linee guida mediche/neuropsicologiche in Svizzera. Anche secondo graap, hiki e AGILE, va sorvegliata l’attuazione delle raccomandazioni e occorre stilare verbali delle riunioni della Commissione.