Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/8: Iv.pa. Obbligo di collaborare dei richiedenti l'asilo e possibilità di controllare i loro cellulari · 12 pagine
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3.2 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 3
Adeguamento del rimando (all’art. 47 cpv. 1 AP-LAsi anziché all’art. 8 cpv. 4 LAsi). Cfr. commenti ad articolo 47 AP-LAsi.
4 Ripercussioni sulle finanze e sul personale
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il rapporto sul progetto pilota della SEM (cfr. in proposito anche il n. 2.1) indica che la testata procedura di valutazione di supporti elettronici di dati ha generato un onere maggiore che tuttavia, a fronte del numero basso di domande d’asilo, ha potuto essere riassorbito con le risorse di personale disponibili. Qualora la procedura di valutazione dei supporti elettronici di dati sperimentata nei centri di registrazione e procedura allora in essere a Chiasso e Vallorbe venga introdotta presso i sei centri federali d’asilo con funzione procedurale e qualora il numero di domande d’asilo aumenti considerevolmente, occorrerebbero risorse di personale supplementari. Rispetto alla procedura testata nel quadro del progetto pilota, l’avamprogetto prevede di ampliare la consultazione dei supporti, dando la possibilità alla SEM, su richiesta dei Cantoni, di consultare i supporti elettronici di dati anche nel quadro della procedura di esecuzione dell’allontanamento. Anche in questo contesto la valutazione è svolta di norma alla presenza dell’interessato, il che genera un onere supplementare per la SEM. Questo onere supplementare andrà per quanto possibile compensato internamente.
L’entità effettiva dell’onere in termini di personale per la valutazione dei supporti elettronici di dati dipenderà da diversi fattori, tra cui ad esempio le modalità tecniche d’applicazione, anche in riferimento al salvataggio intermedio dei dati, oppure la possibilità o meno di centralizzare determinati processi.
Considerato quanto sopra, per il momento la SEM non è in grado di quantificare con esattezza l’onere supplementare in termini di personale. Questo aspetto sarà esaminato approfonditamente nel quadro dell’elaborazione delle disposizioni esecutive, quando regnerà maggiore chiarezza in particolare per quanto riguarda l’attuazione tecnica e gli iter procedurali.
La Confederazione dovrà sostenere spese supplementari per l’acquisto, l’installazione e l’esercizio di nuove componenti informatiche nonché per gli interventi supplementari degli interpreti e della rappresentanza legale. Per il momento non è possibile stimare in modo dettagliato e attendibile l’entità di questi costi supplementari. Stando a primi sondaggi informali svolti dalla SEM presso diversi fornitori del software necessaria, i costi per l’acquisto dell’equipaggiamento richiesto dovrebbero aggirarsi attorno ai 100 000 – 200 000 franchi.
Stando alle esperienze maturate dalla SEM nel quadro del progetto pilota, come anche da altri Stati che già valutano i supporti elettronici di dati nel settore dell’asilo, si può dare per acquisito che a lungo termine le nuove possibilità di valutazione consentiranno risparmi, in particolare nel settore dell’esecuzione degli allontanamenti.