Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/8: Iv.pa. Obbligo di collaborare dei richiedenti l'asilo e possibilità di controllare i loro cellulari · 12 pagine
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Commissione ritiene che tali criteri siano adempiuti, in particolare perché non vi è un’ingerenza sproporzionata nella sfera privata. I supporti mobili di dati vengono analizzati solo quando sono stati esauriti altri mezzi e non è previsto che tali dispositivi siano ritirati contro la volontà della persona (cfr. commento all’art. 8 cpv. 1 lett. g). La Commissione ritiene che anche il salvataggio intermedio sia giustificato per garantire un’analisi il più possibile mirata.
La CIP-N è persuasa del fatto che questa misura intesa a facilitare l’accertamento dell’identità e l’onere corrispondente siano del tutto compatibili.
Due anni dopo l’entrata in vigore del progetto si dovrà allestire un rapporto di valutazione che informa sull’attuazione della modifica di legge e sugli effetti che ne derivano.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Legge del 26 giugno 1998 sull’asilo
Art. 8 cpv. 1 lett. g
L’articolo 8 LAsi, che disciplina l’obbligo del richiedente l’asilo di collaborare nel quadro della procedura d’asilo, è integrato mediante una nuova lettera g. Questa sancisce l’obbligo di consegnare alla SEM supporti elettronici di dati, nello specifico telefoni cellulari e tablet (cfr. art. 8a cpv. 2 AP-LAsi), qualora non sia possibile accertare l’identità, la nazionalità o l’itinerario di viaggio del richiedente l’asilo in virtù di un documento di identità oppure in altro modo con un onere ragionevole. In ogni caso il richiedente l’asilo deve dapprima avere la possibilità di fornire personalmente indicazioni sulla propria nazionalità e identità e sul proprio itinerario di viaggio.
In virtù del principio di proporzionalità, occorre procedere «in altro modo» all’accertamento dell’identità ogni volta che questo comporta un onere inferiore rispetto alla valutazione dei dati elettronici. Tale è il caso, nello specifico, in presenza di indicazioni esatte dell’interessato oppure di altri documenti, quali l’atto di nascita o la patente di guida, dai quali si desuma in modo chiaro l’identità dell’interessato. Una cosiddetta analisi della provenienza, ovvero una «perizia LINGUA»2 non entra invece in linea di conto prima della valutazione di un supporto elettronico di dati, giacché è una procedura che richiede un importante onere di tempo e organizzazione. L’obbligo di consegnare i supporti elettronici di dati alla SEM abbraccia in linea di massima l’intera durata della procedura d’asilo, dall’arrivo in un centro della Confederazione o in un alloggio all’aeroporto fino all’eventuale esecuzione dell’allontanamento. Durante la fase preparatoria la SEM può, sulla base dell’articolo 26 capoverso 5 LAsi, incaricare terzi di farsi consegnare temporaneamente dal richiedente l’asilo i supporti elettronici di dati. La SEM non
2 LINGUA è un servizio specialistico della SEM creato nel maggio 1997 per svolgere accertamenti della provenienza. Questi accertamenti sono ordinati qualora un richiedente l’asilo o uno straniero non sia in grado di produrre un documento d’identità valido e vi sia motivo di dubitare delle sue affermazioni in merito alla propria regione di provenienza.