Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/8: Iv.pa. Obbligo di collaborare dei richiedenti l'asilo e possibilità di controllare i loro cellulari · 12 pagine

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può invece demandare a terzi la consultazione e la valutazione dei dati. Nel chiedere al richiedente l’asilo di consegnare i propri supporti elettronici è fatto riferimento al suo obbligo di collaborare nel quadro della procedura d’asilo. Non è invece prevista la possibilità per la SEM di confiscare, ovvero ritirare supporti elettronici di dati contro la volontà dell’interessato. Se il richiedente l’asilo non autorizza la SEM a consultare il suo telefono cellulare o il suo computer portatile, ne è tenuto conto al momento dell’esame della credibilità nel quadro della procedura d’asilo; in ultima analisi, il rifiuto di collaborare può giustificare lo stralcio della domanda d’asilo in virtù dell’articolo 8 capoverso 3bisLAsi oppure il rifiuto della stessa in virtù dell’articolo 31a capoverso 4 LAsi (in combinato disposto con l’art. 36 cpv. 1 lett. c LAsi).

Con la nuova norma ci si propone anzitutto di ottenere grazie ai supporti elettronici di dati elementi direttamente utilizzabili in vista di accertare l’identità dell’interessato (p.es. fotografia di un documento di identità).

Anche elementi indirettamente utilizzabili, quali l’itinerario di viaggio o dati di contatto, possono fornire indicazioni utili in vista di accertare l’identità del richiedente l’asilo.

Le disposizioni sulla protezione giuridica nei centri della Confederazione secondo gli articoli 102f segg. LAsi si applicano anche alla procedura di valutazione dei supporti elettronici di dati. Di conseguenza, sin dall’inizio della procedura occorre informare la rappresentanza legale in merito a tutte le tappe.

Cpv. 4

Per motivi squisitamente sistematici il presente capoverso è integrato nell’articolo 47 capoverso 1 AP-LAsi, giacché si riferisce all’obbligo di collaborare nel quadro della procedura di allontanamento.

Art. 8a Trattamento di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati

Cpv. 1 e 2

L’articolo 8a disciplina il trattamento di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. Il trattamento secondo tale disposizione sarà possibile per l’intera durata della procedura d’asilo di prima istanza. La prassi dimostra, infatti, che in qualsiasi momento della procedura possono emergere indicazioni che rendono necessaria la consultazione di supporti elettronici di dati oppure che dimostrano la falsità di indicazioni sull’identità fornite in precedenza durante la procedura (p.es. la carta d’identità si rivela essere stata falsificata). La valutazione di un supporto elettronico di dati può, pertanto, intervenire anche solo durante l’audizione sui motivi d’asilo. La consegna e la valutazione di supporti elettronici di dati nel quadro della procedura di allontanamento sono rette dall’articolo 47 capoverso 2 AP-LAsi.

La disciplina relativa ai supporti elettronici di dati che entrano in linea di conto non è esaustiva e consente, pertanto, di tenere conto di sviluppi tecnici futuri.