Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/8: Iv.pa. Obbligo di collaborare dei richiedenti l'asilo e possibilità di controllare i loro cellulari · 12 pagine
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1.4 Attuazione dell’iniziativa da parte della CIP
Nella sua seduta del 21 giugno 2018, la CIP ha incaricato la segreteria della Commissione e l’Amministrazione di elaborare il progetto preliminare per un progetto di legge. Il 14 febbraio 2020 la Commissione ha approvato, con 17 voti contro 8, il suo progetto da porre in consultazione.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
Negli ultimi anni, circa 1000-1500 persone al mese hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Per il 70-80 per cento di esse l’identità è sconosciuta o non può essere accertata in modo inequivocabile. La Svizzera è tenuta a rispettare la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati e si adopera per mantenere un sistema di asilo funzionante. Occorre garantire che il diritto all’asilo sia concesso a coloro che ne hanno realmente bisogno, per questo l’accertamento dell’identità è un aspetto fondamentale. Il richiedente l’asilo ha un compito importante: l’obbligo di collaborare (art. 8 legge sull’asilo, LAsi). Il presente progetto di legge estende l’obbligo di collaborare dei richiedenti l’asilo e le competenze delle autorità affinché esse possano accedere ai supporti mobili di dati del richiedente per accertarne l’identità, se quest’ultima non può essere stabilita altrimenti.
Da novembre 2017 a maggio 2018, la Segreteria di Stato della migrazione ha attuato un progetto pilota in due centri federali d’asilo (Chiasso e Vallorbe). In tale occasione sono stati utilizzati per l’identificazione, su base volontaria, i supporti mobili di dati dei richiedenti l’asilo. Nell’ambito di questo progetto pilota è stato possibile reperire indicazioni sull’identità, l’origine e l’itinerario di viaggio e trasmettere informazioni importanti anche alla polizia e alle autorità di sicurezza. Le conoscenze acquisite sono state utilizzate nella decisione e nell'elaborazione del presente progetto.
In particolare, l’articolo 8 LAsi, che disciplina l’obbligo di collaborare dei richiedenti nella procedura d’asilo, è completato con una nuova lettera g. Essa prevede che i supporti elettronici di dati quali telefoni cellulari o tablet (cfr. art. 8a cpv. 2 PP-LAsi) debbano essere consegnati alla SEM qualora non sia possibile accertare l’identità, la nazionalità e l’itinerario di viaggio della persona interessata in virtù di un documento d’identità oppure in altro modo con un onere ragionevole. Ciò significa anche che al richiedente l’asilo deve sempre essere data la possibilità di fornire di sua iniziativa informazioni sulla nazionalità, l’identità o l’itinerario di viaggio.
La misura proposta consente inoltre di lottare contro i passatori e di ottenere indicazioni intese a individuare crimini di guerra.
La protezione della sfera privata è un diritto fondamentale importante, che ovviamente deve essere garantito anche nella procedura d’asilo. Il controllo dei supporti mobili di dati del richiedente l’asilo costituisce un’ingerenza nella sfera privata e un’ingerenza in questo diritto fondamentale si giustifica soltanto a determinate condizioni: necessita di una base legale, deve esserci un interesse pubblico, deve essere proporzionata e l’essenza del diritto fondamentale deve essere preservata. La