Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/8: Iv.pa. Obbligo di collaborare dei richiedenti l'asilo e possibilità di controllare i loro cellulari · 12 pagine

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5.6 Delega di competenze legislative

Secondo l’articolo 8a capoverso 5 AP-LAsi, il Consiglio federale stabilisce quali dati vengono rilevati e disciplina l’accesso nonché i dettagli della valutazione dei dati personali. Disciplinerà in particolare i diversi dati elettronici che potranno essere valutati (p.es. dati GPS, numeri di telefono, ecc.).

Il destinatario dell’ordinanza che fisserà le norme applicabili alla valutazione dei dati personali è la SEM.

5.7 Protezione dei dati5

In virtù degli articoli 17 e 19 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati (LPD), gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali degni di particolare protezione se ne esiste una base legale in senso formale. Secondo l’articolo 8a AP-LAsi, la SEM può trattare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati appartenenti a un richiedente l’asilo. L’eventuale comunicazione a terzi di dati personali oggetto di una valutazione è possibile unicamente se si fonda su una base legale esplicita (cfr. commento ad art. 8a). Si pensi, in particolare alla comunicazione di dati personali alle autorità di perseguimento penale in caso di crimini o delitti perseguibili d’ufficio (art. 22a LPers) o di minaccia grave per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 20 cpv. 3 e 4 LAIn).

Visto l’articolo 4 capoversi 3 e 4 LPD occorre definire lo scopo del trattamento previsto in modo preciso e riconoscibile da parte delle persone interessate. Pertanto il progetto prevede norme precise che consentono alla SEM di chiedere a un richiedente l’asilo la consegna di un supporto elettronico di dati in vista di accertarne l’identità, la nazionalità o l’itinerario di viaggio (art. 8a cpv. 1 AP-LAsi). L’avamprogetto definisce chiaramente i dati personali che possono essere oggetto di una valutazione, ossia tutte le informazioni che si riferiscono a una persona identificata, secondo la definizione dell’articolo 3 lettera c LPD. Si tratta, in particolare, delle opinioni o attività religiose o politiche, della salute o dell’appartenenza a una razza.

5Le spiegazioni contenute in questo capitolo si basano sulla legge applicabile. La revisione totale della legge sulla protezione dei dati è in fase di trattamento in Parlamento.

6 RS 235.1