Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/8: Iv.pa. Obbligo di collaborare dei richiedenti l'asilo e possibilità di controllare i loro cellulari · 12 pagine

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1.3 Diritto comparato con altri Stati

In diversi altri Stati europei i supporti elettronici di dati sono già utilizzati nel quadro della procedura d’asilo, in particolare per ottenere informazioni sull’identità di una persona. Le informazioni sono utilizzate anche per rispondere a domande sulla sicurezza e la salute pubblica. Inoltre, i dati sono impiegati per determinare l’itinerario di viaggio e per valutare la credibilità delle dichiarazioni nella procedura d’asilo. Nell’elaborare il presente progetto si è tenuto conto delle esperienze di altri Stati. Di seguito è riportata una breve panoramica1 delle basi legali e delle procedure in vigore in alcuni Stati europei.

In Danimarca, Germania, Finlandia e nei Paesi Bassi vigono basi legali specifiche che consentono di analizzare i supporti mobili di dati dei richiedenti l’asilo. Anche il Belgio ha una base legale, in base alla quale i dati possono essere ottenuti soltanto con il consenso del richiedente. In Polonia manca una base legale corrispondente, tuttavia esiste una legge che consente di controllare i dati nell’ambito di accertamenti su questioni inerenti alla sicurezza o a indagini penali.

Un aspetto importante e controverso è la conservazione dei dati. Anch’essa viene trattata in modo diverso nei Paesi menzionati. In Belgio, Danimarca e Irlanda, per esempio, non esiste ancora una regolamentazione concernente la durata di conservazione, che è elaborata tenendo conto della direttiva europea sulla protezione dei dati. In Germania, i dati possono essere memorizzati nel fascicolo del richiedente l’asilo e sono conservati o cancellati secondo i termini di conservazione abitualmente previsti dalla procedura d’asilo. La Polonia conserva i dati ottenuti a titolo di prova e non li cancella, a eccezione dei dati relativi alle indagini penali che possono essere conservati soltanto per un anno.

Quando è necessario controllare i supporti di dati? Belgio, Danimarca e Germania raccolgono generalmente i dati all’inizio della procedura d’asilo, ossia già al momento della registrazione o del primo colloquio. In Irlanda, ciò avviene durante la prima riunione dell’autorità con il richiedente l’asilo. Nei Paesi Bassi i dati possono essere ottenuti in qualsiasi momento, a seconda del bisogno specifico.

Si pone inoltre la questione del prelievo di dati o del trasferimento ad altre autorità. In linea di principio, i dati sono raccolti dall’autorità competente in materia di migrazione (Belgio, Irlanda) o dalla polizia (Paesi Bassi). In alcuni casi la competenza è condivisa tra diverse autorità. In Finlandia, per esempio, i dati sono raccolti dalla polizia e il servizio della migrazione, se necessario, è autorizzato ad accedervi. In Belgio, i dati sono raccolti dall’autorità competente in materia di migrazione e condivisi con la prima autorità di ricorso.

1 Sulla base dell’inchiesta condotta da igc (intergovernmental consultations on migration, asylum and refugees) in Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia e Svizzera, 2018