Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/8: Iv.pa. Obbligo di collaborare dei richiedenti l'asilo e possibilità di controllare i loro cellulari · 12 pagine

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Oltre al verbale della valutazione sono allegati al dossier sull’asilo, ad esempio, copie di documenti d’identità o di elenchi di indirizzi registrati su supporti elettronici di dati, sempreché questi atti vengano utilizzati nella procedura d’asilo. L’interessato può prenderne visione nel quadro del suo diritto di consultare gli atti. Il richiedente l’asilo può esprimersi in merito alla valutazione dei suoi dati personali e usufruisce pertanto del diritto di essere sentito.

Art. 47 Obbligo di collaborazione nel quadro della procedura di allontanamento e

luogo di soggiorno sconosciuto

Cpv. 1

Corrisponde, sotto il profilo materiale, all’articolo 8 capoverso 4 LAsi.

Cpv. 2 e 3

Questa disposizione va oltre il tenore dell’iniziativa parlamentare 17.423, prevedendo che la consegna e la valutazione di supporti elettronici di dati debbano essere possibili anche nell’ambito dell’esecuzione degli allontanamenti. Se nel quadro dell’esecuzione dell’allontanamento non è possibile, entro un termine adeguato, acquisire in altro modo documenti di viaggio validi, dopo il passaggio in giudicato della decisione di rifiuto dell’asilo e di allontanamento la SEM può obbligare l’interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati. Non è invece prevista la possibilità per la SEM di confiscare, ovvero ritirare supporti elettronici di dati contro la volontà dell’interessato.

La procedura è retta per analogia dall’articolo 8a AP-LAsi. Ciò significa che l’interessato deve avere la possibilità di esprimersi in merito alla valutazione dei dati, che i dati utilizzati vanno versati al dossier d’esecuzione e che occorre estendere un pertinente verbale. La valutazione compete alla SEM, che la avvia direttamente oppure su proposta del Cantone competente per l’allontanamento, nel quadro del sostegno all’esecuzione secondo l’articolo 71 LStrI.

Siccome la procedura d’asilo è stata conclusa con decisione passata in giudicato, il rifiuto dell’interessato non ha nessun tipo d’influsso sulla procedura. La violazione dell’obbligo di collaborare può tuttavia influire sulla disposizione di misure coercitive secondo gli articoli 73 segg. LStrI (cfr. art. 76 cpv. 1 lett. b n. 3 AP-LStrI).

La comunicazione di dati personali valutati allo Stato di origine o di provenienza, a Stati terzi o a organizzazioni internazionali è retta dagli articoli 97 98 LAsi.

Cpv. 4

Corrisponde, sotto il profilo materiale, all’articolo 47 LAsi.

Art. 96 cpv. 1

Modifica redazionale (riguarda l’abbreviazione LPD).