Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/8: Iv.pa. Obbligo di collaborare dei richiedenti l'asilo e possibilità di controllare i loro cellulari · 19 pagine

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Referenz/Aktenzeichen:

3.3 Associazioni mantello nazionali dell’economia

Approvazione

Il sgv/usam sostiene espressamente il progetto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, osservando che i provvedimenti proposti potrebbero rivelarsi uno strumento efficace per ottenere rapidamente le informazioni mancanti sull’identità delle persone.

Rifiuto

L’USS respinge l’iniziativa parlamentare e la relativa proposta di attuazione, adducendo che l’esame di supporti mobili di dati rappresenta una grave ingerenza nel diritto fondamentale alla protezione della sfera privata. Le misure previste non sono conformi al requisito di una base legale sufficiente né sono proporzionate dal profilo del rapporto costi/benefici. Con l’estensione all’itinerario e l’obbligo di collaborare nell’esecuzione dell’allontanamento, la proposta di attuazione va al di là del testo dell’iniziativa parlamentare. Non si capisce inoltre in che misura dati personali degni di particolare protezione debbano contribuire a determinare l’identità, la cittadinanza o l’itinerario (cfr. art. 3 lett. c LPD). Non è neanche sufficientemente chiaro in che modo occorra gestire i dati degni di particolare protezione in caso di ritrovamento accidentale. L’essenza stessa del diritto fondamentale alla protezione della sfera privata (art. 36 cpv. 4 Cost.) rischia di essere compromessa. Inoltre non vi è alcun controllo giudiziario della legalità e della proporzionalità, come è invece previsto nei procedimenti penali a carico di persone sospettate di reati gravi. È sconcertante che ai richiedenti l’asilo non si applichino almeno le stesse garanzie previste dalle norme procedurali. Anche per quanto concerne la consegna dei supporti mobili di dati non si può dire che essa avvenga a titolo volontario se il rifiuto può comportare sanzioni sino al rigetto della richiesta d’asilo. Complessivamente non sono quindi adempiute le condizioni che giustificano la grave ingerenza nei diritti fondamentali.