Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/8: Iv.pa. Obbligo di collaborare dei richiedenti l'asilo e possibilità di controllare i loro cellulari · 19 pagine

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Referenz/Aktenzeichen:

dati non avviene sotto costrizione. Il rifiuto di consegnare supporti elettronici di dati deve essere giudicato soltanto nell’ambito dell’esame della credibilità nella procedura d’asilo.

DSB LU e privatim chiedono che i supporti di dati debbano essere consegnati solo a titolo temporaneo. L’articolo 8 capoverso 1 lettera g P-LAsi deve quindi prevedere esplicitamente una pertinente disposizione, dove occorrerà altresì precisare che la persona richiedente l’asilo dovrà anzitutto avere la possibilità di fornire spontaneamente le informazioni richieste (in termini analoghi IFPDT).

L’IFPDT dubita fra l’altro che le misure saranno efficaci nella prassi, dal momento che i richiedenti l’asilo possono far valere di aver perso gli apparecchi o di non averli mai posseduti. Evidenzia inoltre delle incongruenze con le norme di procedura penale e si chiede se sarà possibile attuare le proposte rispettando i diritti fondamentali.

Osservazioni sul monitoraggio

Privatim chiede che l’efficacia della valutazione dei supporti elettronici di dati debba essere verificata dopo un determinato periodo e che tale obbligo sia previsto dalla legge (analogamente a IFPDT).

Osservazioni sulla protezione dei dati

DSB LU e privatim criticano la formulazione potestativa nell’articolo 8a capoverso 3 P-LAsi e chiedono una normativa vincolante e uniforme che sia conforme ai requisiti legali in materia di protezione dei dati. DSB LU chiede che i particolari relativi al salvataggio e alle misure di sicurezza siano definite dal Consiglio federale (precisazione dell’art. 8a cpv. 5 P-LAsi). Inoltre DSB LU ritiene che il periodo di un anno previsto per la conservazione dei dati sia sproporzionato e troppo lungo (cfr. 8a cpv. 5 P-LAsi). La cancellazione automatica dei dati dovrebbe avvenire entro 6 mesi dalla registrazione, tanto più che nella maggior parte dei casi le procedure d’asilo devono essere concluse entro 140 giorni. L’elenco dei dati personali da rilevare deve essere definito nella legge e non soltanto mediante ordinanza del Consiglio federale (cfr. art. 8a cpv. 5 P-LAsi). DSB LU, IFPDT e privatim chiedono che venga elaborata una base legale chiara per il trattamento di dati personali riguardanti terze persone, dal momento che potrebbero anch’esse essere interessate dalla valutazione (cfr. art. 8a cpv. 1 P-LAsi).

Rifiuto AICH, AsyLex, AvenirSocial, Caritas, CSP, Digitale Gesellschaft, GDS, ACES, ODAGE, SOS, ODAS, OSAR, Sosf, CRS, ACNUR e SCCA respingono il progetto.

Osservazioni sulla proporzionalità delle misure proposte

AICH, AsyLex, AvenirSocial, Caritas, Digitale Gesellschaft, GDS, ACES, SOS, ODAS,

OSAR, Sosf, CRS, ACNUR e SCCA considerano il progetto una grave ingerenza nel diritto fondamentale alla sfera privata, un’ingerenza sproporzionata (AICH, AsyLex, AvenirSocial,

Caritas, CSP, Digitale Gesellschaft, GDS, ACES, ODAGE, SOS, ODAS, OSAR, Sosf,

CRS, ACNUR e SCCA) che perturba il rapporto di fiducia fra richiedenti l’asilo e autorità (AsyLex e SCCFA, in termini analoghi CSP e ODAS). Esistono strumenti più moderati ma altrettanto efficaci (p. es. analisi Lingua; AsyLex, Caritas, Digitale Gesellschaft, ACES, ODAGE, SOS, ODAS, OSAR e CRS). Si teme che non verranno prese in conto misure meno invasive se già nella fase preparatoria potranno essere esaminati i supporti elettronici (Digitale Gesellschaft, ACES e OSAR). ACNUR chiede che al termine dell’audizione delle persone in cerca di protezione debbano obbligatoriamente essere esauriti tutti i provvedimenti più moderati prima di esaminare il contenuto dei supporti mobili di dati (in termini ana-

loghi AsyLex, CSP, Digitale Gesellschaft, ACES, OSAR e CRS).