Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/8: Iv.pa. Obbligo di collaborare dei richiedenti l'asilo e possibilità di controllare i loro cellulari · 19 pagine

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Referenz/Aktenzeichen:

L’applicazione del provvedimento dovrebbe costituire una decisione incidentale impugnabile

(ACNUR).

AsyLex auspica che l’articolo 46 capoverso 3 de la Legge federale sul diritto penale amministrativo (RS 313.0) DPA venga applicato per analogia alla procedura d’asilo in relazione al divieto di perquisizione e di sequestro di dati che sono in relazione con il segreto professionale degli avvocati. La procedura di sigillamento e dissigillamento necessaria richiederebbe inoltre di un chiaro disciplinamento. ACNUR rileva anche che il rapporto esplicativo non fornisce alcuna indicazione su come i richiedenti l’asilo possano esigere una rettifica o cancellazioni di dati nel loro dossier.

AsyLex constata che la consegna di dati non contribuisce alla sicurezza in Svizzera, dal momento che, in caso di trasmissione dei dati alle autorità penali, potrebbe sorgere un conflitto fra l’obbligo di collaborare previsto dalla LAsi e il diritto, previsto in ambito penale, di rifiutare di contribuire alla propria incriminazione. A causa dell’inosservanza dei principi previsti nella procedura penale vi è il rischio che l’utilizzazione delle prove venga poi vietata.

Altre osservazioni

AsyLex, Caritas, Digitale Gesellschaft, ACES, ODAS, OSAR e CRS sostengono che, viste le possibili conseguenze di un rifiuto sulla procedura, non si può considerare che la consegna dei supporti mobili di dati avvenga a titolo volontario. Data la complessità delle operazioni relative alla valutazione dei dati ci si chiede inoltre se sia possibile informare in maniera adeguata il richiedente l’asilo affinché possa validamente dare il suo consenso (cfr. art. 4 cpv. 5 LPD) (anche Caritas, Digitale Gesellschaft, ACES, OSAR e CRS). ACNUR raccomanda di prevedere nella legge un ampio obbligo di informare i richiedenti l’asilo.

AsyLex, Digitale Gesellschaft ACES, ODAS, OSAR e CRS lamentano che la proposta di

estendere lo scopo agli accertamenti sull’itinerario e di estendere l’obbligo di collaborare alle procedure di esecuzione dell’allontanamento vada al di là dell’iniziativa parlamentare.

SOS critica l’esposto estremamente sintetico e unilaterale relativo all’attuazione all’estero del provvedimento (in termini analoghi AsyLex, Digitale Gesellschaft, ACES e OSAR). Digitale Gesellschaft, ACES e OSAR sono inoltre dell’idea che i risultati del progetto pilota a Chiasso e Vallorbe non siano stati illustrati con sufficiente trasparenza. Il rapporto finale non è disponibile in Internet.

AsyLex, Caritas, Digitale Gesellschaft, ACES, ODAS, OSAR e CRS osservano che il rapporto esplicativo non illustra in che modo verrà garantito che i dati di terze persone non saranno valutati. Si chiedono inoltre in che misura dati personali degni di particolare protezione (p. es. opinioni politiche o religiose, salute, cfr. anche art 3 lett. c LPD) possano contribuire all’accertamento dell’identità. Da ultimo non viene disciplinata la gestione di dati degni di particolare protezione reperiti accidentalmente.

Digitale Gesellschaft, ACES, SOS, ODAS, OSAR e CRS si aspettano che le nuove normative in materia di protezione dei dati vengano obbligatoriamente sottoposte alla verifica e all’approvazione dell’IFPDT prima di essere introdotte.

AsyLex chiede di consentire l’inoltro delle prove per semplice via elettronica da parte dei richiedenti l’asilo, dal momento che attualmente le prove trasmesse su chiave USB spesso non sono ammesse.

AsyLex auspica un aumento delle indennità forfettarie, tenuto conto del maggior tempo richiesto ai rappresentanti legali che dovranno partecipare alla valutazione dei dati.

CSP chiede che il termine di 24 ore per prendere posizione sul progetto di decisione sia portato a 3 giorni se la possibilità di valutare i dati elettronici sarà adottata.