Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/8: Iv.pa. Obbligo di collaborare dei richiedenti l'asilo e possibilità di controllare i loro cellulari · 19 pagine

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Referenz/Aktenzeichen:

3. Principali risultati

3.1 Cantoni

Approvazione I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI,

UR, VD (riserva sulla valutazione nella procedura d’asilo), VS, ZG e ZH sono sostanzialmente favorevoli al progetto.

Osservazioni sulla confisca dei supporti elettronici di dati

I Cantoni AI, OW, SZ, TI e ZH chiedono che la SEM, rispettivamente i Cantoni, abbiano la facoltà di confiscare i supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo al fine di accertarne l’identità. Il Cantone ZH afferma al riguardo che, senza questa facoltà, la nuova disposizione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g P-LAsi) rimarrà praticamente lettera morta. Secondo i Cantoni OW, SZ e TI occorre prevedere la confisca soprattutto nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento. Il Cantone OW motiva tale richiesta osservando che per la persona interessata non vi è alcun incentivo a collaborare nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento. Sono invece di opinione contraria i Cantoni AG e GR. Il Cantone AG auspica che nella LAsi sia introdotta una norma secondo cui non sussista alcun obbligo a consegnare i supporti di dati. Il Cantone GR esprime grossi timori riguardo ad ulteriori ingerenze nella sfera privata dei richiedenti l’asilo, come il ritiro di supporti di dati contro la volontà dei diretti interessati. Il Cantone LU esprime soddisfazione per il fatto che la mancanza di collaborazione da parte del richiedente l’asilo sia considerata al momento dell’esame della credibilità durante la procedura d’asilo. Suggerisce inoltre di prevedere la confisca dei supporti elettronici poiché, visto che le persone oggetto di una procedura di allontanamento si mettono spesso in contatto con familiari nel Paese di d’origine, sarebbe in tal modo possibile ottenere informazioni utili.

Osservazioni sul trattamento di dati personali di terzi

Più Cantoni hanno affrontato la questione del trattamento di dati personali di terzi, ossia di quei dati personali che si trovano sul supporto di dati del richiedente l’asilo interessato ma che riguardo altre persone. Secondo il Cantone AG l’attuale base legale non è sufficiente per consentire il trattamento di dati personali di terzi. Nella forma proposta, la nuova normativa non adempie le condizioni che giustificano l’ingerenza prevista nei diritti fondamentali, dal momento che il salvataggio dei dati personali di terzi, e anche la loro immediata cancellazione, rappresentano già un trattamento di dati personali. Inoltre il Cantone AG ravvisa la necessità di intervento per quanto concerne i supporti di dati di terzi che sono detenuti dalla persona richiedente l’asilo. Il Cantone BE e in termini analoghi il Cantone OW chiedono anch’essi che la legge disciplini espressamente la gestione di dati relativi alle relazioni che la persona richiedente l’asilo intrattiene con terzi. Il Cantone SZ ritiene che la formulazione contenuta nel rapporto esplicativo «La valutazione non può vertere su dati personali di terzi» sia insufficiente. Occorre garantire che i dati personali di terzi che possono contribuire ad accertare l’origine, l’identità, o l’itinerario possano essere utilizzati. Una normativa in tal senso è richiesta anche dal Cantone ZG.