Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/8: Iv.pa. Obbligo di collaborare dei richiedenti l'asilo e possibilità di controllare i loro cellulari · 19 pagine
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Referenz/Aktenzeichen:
L’onere finanziario è di gran lunga troppo elevato in relazione all’esiguo beneficio (AICH,
AsyLex, AvenirSocial, Digitale Gesellschaft, GDS, ACES, SOS, ODAS, OSAR, Sosf e
ACNUR). È quanto dimostrano le esperienze fatte in altri Paesi (p. es. Germania).
AvenirSocial, GDS, Sosf e ACNUR (in termini analoghi CSP) ritengono che la valutazione dei supporti elettronici di dati non rappresenti uno strumento adeguato perché i supporti possono essere elaborati prima della valutazione (p. es. cancellazione di tutti i dati da parte del richiedente l’asilo) oppure possono essere utilizzati da diverse persone. Digitale Gesellschaft considera anch’essa il provvedimento inadeguato poiché una valutazione automatica comporta un elevato tasso di errore e una valutazione manuale è dispendiosa. AvenirSocial, GDS, ACES, OSAR e Sosf dubitano che i provvedimenti proposti consentano di lottare contro il fenomeno dei passatori o di scoprire crimini di guerra. AsyLex, AvenirSocial, GDS e Sosf criticano che non è stata sufficientemente illustrata la necessità del provvedimento. ACNUR propone al proposito di valutare l’efficacia del provvedimento dopo due anni e di inserire nella legge l’obbligo della valutazione.
Osservazioni sulle basi legali insufficienti
Diversi partecipanti alla consultazione (fra cui AsyLex, Digitale Gesellschaft, SOS, ODAS, CRS e ACNUR) ritengono che la base legale sia insufficiente in relazione all’ingerenza nel diritto fondamentale alla sfera privata. Importanti aspetti che secondo la proposta verrebbero disciplinati a livello di ordinanza richiedono invece una legge in senso formale. In particolare (soprattutto secondo Digitale Gesellschaft, ACES, SOS, OSAR e CRS in termini analoghi ACNUR) occorre prevedere per legge: indicazioni concrete sulla procedura di selezione per i dati rilevanti ai fini dell’identificazione; le modalità del salvataggio intermedio e della valutazione; la definizione dei dati che possono essere rilevati e in che modo; le modalità concrete di accesso e di valutazione (art. 8a cpv. 5 P-LAsi). I supporti di dati devono inoltre esser delimitati (art. 8a cpv. 2 P-LAsi).
CRS osserva che la base legale non è sufficientemente definita se sono ammessi anche supporti elettronici in funzione della futura evoluzione tecnica (cfr. norma in art. 8a cpv. 2 P-LAsi). AsyLex e in termini analoghi ACNUR affermano che mancano norme chiare in relazione al momento e alla durata della rilevazione dei dati e alla restituzione dei supporti elettronici.
Digitale Gesellschaft, ACES, ODAS e OSAR chiedono norme giuridiche chiare affinché il ricorso ai supporti elettronici di dati costituisca l’ultima ratio (la disposizione nell’art. 8 cpv. 1 lett. g P-LAsi non è sufficientemente precisa). L’ordine di successione dei provvedimenti da adottare deve essere definito per legge (Digitale Gesellschaft, ACES e OSAR). Digitale Gesellschaft, ACES e OSAR considerano inadeguato il criterio di «onere ragionevole» di cui l’autorità deve tenere conto nello stabilire se possono essere adottati provvedimenti più moderati (art. 8 cpv. 1 lett. g P-LAsi). ACNUR raccomanda di prevedere nella legge che la necessità e la proporzionalità del provvedimento siano esaminati nel singolo caso.
Osservazioni sulla compatibilità del provvedimento proposto con la procedura amministrativa e penale (p. es. possibilità di verifica giudiziaria)
AICH, AsyLex, Caritas, CSP, Digitale Gesellschaft, ACES, SOS, OSAR, CRS e ACNUR
osservano che manca un’autorizzazione o controllo giudiziario per l’applicazione del provvedimento analogamente a quanto avviene invece nella procedura penale. È sconcertante che i richiedenti l’asilo non godano almeno delle stesse garanzie di quelle previste nella procedura penale in merito alla verifica giudiziaria. La presenza del rappresentante legale e il diritto di essere sentiti non sarebbero sufficienti per colmare questa lacuna (p. es. Caritas, Digitale Gesellschaft, ACES, OSAR e CRS). Secondo ACNUR si dovrebbe perlomeno prevedere che un organo di vigilanza indipendente approvi il provvedimento nel caso concreto.