Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/10: Credito d'impegno «finanziamento di un'alimentazione elettrica sicura degli impianti di trasmissione della Confederazione» · 20 pagine

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5.2 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 163 capoverso 2 Cost. e all’articolo 25 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200218 sul Parlamento, per l’atto da adottare è prevista la forma del decreto federale semplice non sottoposto a referendum.

5.3 Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., il decreto federale per il finanziamento di un’alimentazione elettrica sicura degli impianti di trasmissione della Confederazione è subordinato al freno alle spese dato che comporta spese uniche di più di 20 milioni di franchi. Il credito d’impegno di 36,5 milioni di franchi necessita pertanto del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere.

18 RS 171.10